Stampa & Tributi del 24 Agosto 2026

Transazione fiscale estesa ai tributi locali dal 12 agosto. Imu e Tari, sanzioni al ribasso. Pagamento dilazionato dei tributi, le tre opzioni del creditore pubblico. Tributi locali, accertamento bocciato senza prova d’invio dello schema d’atto. L’esenzione Imu subordinata a tre condizioni cumulative. Imu, addio ai moduli cartacei. Imu, non c’è cumulo per omesso versamento. Docfa senza effetto retroattivo. Canone unico, duplice invio. Cup, salve le delibere per gli anni 2021-25. Imposta disoggiorno, incassi dei Comuni +13%nei primisei mesi 2026. Intimazione valida anche senza avvisi. Autotutela post-ricorso, l’ufficio paga le spese. Accertamento nullo senza contradditorio. Secondo la Cassazione nel processo tributario occorre dimostrare la necessità della testimonianza scritta ai fini della decisione. Solo sentenze dettagliate.

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Transazione fiscale estesa ai tributi locali dal 12 agosto.

Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, la transazione dei tributi locali può essere formulata anche se tale percorso è già stato avviato, ma, qualora questo sia prossimo alla sua conclusione, il debitore non potrà pretendere che gli enti pubblici territoriali interessati si pronuncino – solo per tale motivo – in tempi eccessivamente brevi, senza poter compiere le analisi e le valutazioni necessarie (specialmente in sede di prima applicazione delle nuove norme). Ciò per i medesimi motivi per cui l’agenzia delle Entrate ritiene correttamente tardive e abusive, salvo casi particolari, le proposte formulate meno di novanta giorni prima della chiusura del suddetto percorso. Nell’ambito del concordato preventivo i tributi locali potevano già essere falcidiati anche senza transazione fiscale.

Imu e Tari, sanzioni al ribasso.

Sanzioni dei tributi locali riscritte al ribasso e sganciate dalle forbici edittali. Dal 1° gennaio 2027 l’omessa dichiarazione Imu costerà il 100% del tributo non versato, e non più una misura variabile dal 100 al 200%, mentre l’infedele dichiarazione scenderà al 40% al posto del 50-100%. Identico trattamento per la Tari, per l’imposta di soggiorno e per il contributo di soggiorno. Lo prevede l’articolo 12 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto (S.O. n. 30/L), in attuazione dei criteri di proporzionalità fissati dagli articoli 14 e 20 della delega fiscale (legge 111/2023). Le regole valgono per i tributi propri derivati, compresi quelli a maggiore autonomia impositiva.

Pagamento dilazionato dei tributi, le tre opzioni del creditore pubblico.

Il comma 1-bis dell’articolo 64-bis del Codice della crisi prevede che il debitore può proporre il pagamento parziale e/o dilazionato di tributi e contributi (e delle relative sanzioni e interessi) presentando ad agenzie fiscali, enti pubblici territoriali ed enti previdenziali una proposta «prima della presentazione della domanda di omologazione del piano». Per questo motivo, nell’applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 4, Dlgs 147/2026 (si veda l’articolo accanto) appare più problematica, una volta che tale domanda sia già stata presentata. Tuttavia, anche in questo caso potrebbe essere adottato il percorso indicato dalle Entrate con la circolare 5/2026, che contempla tre scenari.

Tributi locali, accertamento bocciato senza prova d’invio dello schema d’atto.

In tema di tributi locali, l’omessa prova della comunicazione dello schema d’atto al contribuente determina l’annullabilità dell’avviso di accertamento, senza possibilità di sanatoria. Questo è il principio sancito dalla Cgt di I grado di Napoli, con la sentenza 11931 del luglio 2026 (giudice monocratico Candia). Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Imu; tra i motivi di ricorso, eccepiva la mancata ricezione dello schema d’atto previsto dall’articolo 6- bis della legge 212/2000, lo Statuto dei diritti del contribuente.

L’esenzione Imu subordinata a tre condizioni cumulative.

Nuovi criteri di commercialità ai fini Ires per i rami Ets degli enti religiosi, ma nessun automatismo per l’esenzione Imu. Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 79 del Codice del Terzo settore (Cts) articola la verifica su due livelli. Il primo riguarda le attività di interesse generale (Aig). Queste ultime si qualificano come non commerciali se svolte gratuitamente o a fronte di corrispettivi non superiori ai costi effettivi, con una tolleranza del 6% per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.

Imu, addio ai moduli cartacei.

L’ IMU si prepara a entrare definitivamente nell’era digitale. Viene infatti introdotto l’obbligo di presentare la dichiarazione esclusivamente online con scadenza fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui nasce l’obbligo dichiarativo. È quanto stabilito dall’articolo 26 del decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale) che va a modificare l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) con l’introduzione del nuovo comma 768-bis.

Imu, non c’è cumulo per omesso versamento.

Le sanzioni irrogate per il mancato versamento dell’Imu non possono beneficiare del più favorevole istituto del cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del dlgs n. 472/1997. Per tali violazioni trova infatti applicazione la disciplina speciale dettata dall’articolo 13 del dlgs n. 471/1997, che prevede una sanzione autonoma e proporzionale per ciascun omesso pagamento. Trattasi del canone richiamato dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 738/2026.

Docfa senza effetto retroattivo.

La variazione catastale richiesta dal contribuente tramite Docfa non ha effetto retroattivo: se il nuovo classamento dipende da una modifica della consistenza o della destinazione dell’immobile, i suoi effetti non possono essere fatti risalire a un momento precedente alla dichiarazione, neppure quando una perizia attesti che la situazione materiale che ha determinato la variazione esisteva già da anni. È quanto si apprende dall’ordinanza n. 24446/2026 della Corte di cassazione, sezione tributaria, pubblicata il 4 agosto, che torna a delimitare gli effetti temporali delle variazioni catastali richieste dal contribuente.

Canone unico, duplice invio.

Doppio invio per delibere e regolamenti sul canone unico patrimoniale. Entro il prossimo 14 ottobre dovranno essere trasmessi quelli relativi al 2026 (approvati entro il termine per il varo dei bilanci di previsione), mentre entro il 31 ottobre quelli riguardanti le annualità dal 2021 al 2025, in modo da sanare il vizio derivante dalla sentenza della Cassazione che ha dichiarato la natura tributaria del prelievo. A chiarire i diversi passaggi è il Ministero dell’economia e delle finanze con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 30 del D. Lgs. 147/2026. Tale norma ha introdotto disposizioni in materia di pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito internet del Dipartimento delle finanze www.finanze.gov.it, delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative al CUP di cui all’art. 1, commi da 816 a 847, della L. 160/2019.

Cup, salve le delibere per gli anni 2021-25.

Le delibere regolamentari e tariffarie sul Canone Unico Patrimoniale (Cup) relative agli anni 2021-2025 saranno efficaci anche in deroga alle regole ordinarie, purché inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. Lo prevede l’art. 30 del d.lgs. n. 147/2026 (c.d. federalismo fiscale), con l’obiettivo di fare chiarezza in una fase caratterizzata da incertezze applicative.

Imposta disoggiorno, incassi dei Comuni +13%nei primisei mesi 2026.

l trend di aumento del gettito della tassa di soggiorno non si ferma. Secondo l’Osservatorio nazionale di Jfc, nei primi sei mesi del 2026 gli incassi degli enti locali hanno superato i 438 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 30% rispetto al 2024. A spingere l’incremento del gettito proveniente dalla tassa pagata dai turisti per ogni notte trascorsa in città d’arte e di villeggiatura non è solo l’aumento dei flussi di visitatori: i dati Istat relativi ai primi tre mesi di quest’anno (quelli semestrali non sono ancora stati pubblicati) segnalano infatti un incremento del 4,2% degli arrivi e del 7,5% delle presenze. L’andamento degli incassi è però determinato anche dal progressivo ampliamento dei Comuni che introducono l’imposta e dall’aumento delle tariffe in quelli in cui esisteva già. L’Osservatorio di Jfc sulla tassa di soggiorno stima che, nel 2026, il gettito arriverà a un miliardo e 308 milioni di euro, contro il miliardo e 150 milioni del 2025 (i guadagni del secondo semestre superano quelli del primo perché includono i mesi estivi – tranne giugno – e Natale).

Intimazione valida anche senza avvisi.

L’ omessa notificazione degli avvisi di presa in carico non determina l’invalidità dell’intimazione di pagamento. Tali atti hanno infatti natura meramente interna al procedimento di riscossione e non costituiscono un presupposto indispensabile per la legittimità dell’intimazione, che resta invece subordinata alla regolare notificazione degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento presupposte. Sono le osservazioni rese dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 3541/2026, depositata lo scorso 3 giugno.

Autotutela post-ricorso, l’ufficio paga le spese.

L’ annullamento dell’atto in corso di causa, comunicato in sede di controdeduzioni, non giustifica la compensazione delle spese: laddove l’Amministrazione riconosca, solo dopo il ricorso, l’illegittimità del proprio provvedimento, la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale. Trattasi del canone ribadito dalla Cgt di I grado di Latina (Presidente relatore Costantino Ferrara) nella sentenza n. 832/2026, depositata lo scorso 23 luglio.

Accertamento nullo senza contradditorio.

Va confermato l’annullamento dell’atto impositivo non preceduto dal previo confronto con il contribuente: il contraddittorio preventivo costituisce un elemento essenziale del giusto procedimento e la sua omissione determina l’invalidità dell’accertamento, dovendosi disapplicare, ad esempio, la circolare che ne esclude l’obbligo per gli accertamenti parziali. Si tratta dell’importante canone richiamato dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 3539/2026, depositata lo scorso 3 giugno.

Secondo la Cassazione nel processo tributario occorre dimostrare la necessità della testimonianza scritta ai fini della decisione.

Nel processo tributario, la valutazione di astratta idoneità dei capitoli di prova non condiziona l’ammissibilità della testimonianza scritta (articolo 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/92), occorrendo invece allegare e dimostrare la sua necessità ai fini della decisione, la quale rimane sostanzialmente rimessa al giudice di merito ed è esente dal sindacato di legittimità ove non sia connotata da manifesti profili di illogicità. Sono le conclusioni della sezione quinta della Cassazione civile tributaria che si trovano nell’ordinanza n.24407/2026 depositata in cancelleria il 3 agosto scorso. La norma di riferimento, riformulata dalla legge 31 agosto 2012, n. 130 e successivamente perfezionata, prevede che le Corti di giustizia tributaria «ove lo ritengano necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile».

Solo sentenze dettagliate.

U na motivazione che si limita a proclamare l’avvenuta prova della notifica, senza spiegare perché le contestazioni del contribuente siano infondate, non supera il vaglio del “minimo costituzionale” e travolge la sentenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 23969 del 23 luglio 2026, che ha cassato con rinvio la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Toscana in una controversia su un pignoramento presso terzi da oltre 115 mila euro.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=KDk0ubKe2Og

Spotify

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