Stampa & Tributi del 23 giugno 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Comuni in pressing per premi antievasione più alti ai dipendenti. Sulle Province il nodo dell’Irpef dinamica. Imu, il rimborso non è dovuto. Pretese fiscali provate dal fisco. Appello tributario con censure ad hoc. È impugnabile l’avviso di presa in carico. Motivi per relationem a maglie larghe. Ricorso contro la cartella: quando va integrato il contraddittorio.

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Comuni in pressing per premi antievasione più alti ai dipendenti.

di Pasquale Mirto

Anutel la scorsa settimana ha sollecitato il ministero dell’Economia ad attivarsi per una riscrittura degli incentivi riscossione (Nt+ Edilizia & Enti locali del 18 giugno). Alcuni giorni prima Anci e Ifel hanno proposto una riscrittura completa della normativa nel documento con le osservazioni alla bozza del Dlgs di riforma dei tributi locali. Il tema è rilevante non solo per i dipendenti, ma anche per gli enti impositori, giacché la riscrittura delle regole dovrebbe garantire maggior efficacia alla riscossione, soprattutto per gli enti che pur accertando l’evasione non riescono a trasformarla in moneta spendibile. Questione tutt’altro che secondaria considerato che, con l’esaurimento della leva fiscale, solo con l’incasso da recupero dell’evasione è possibile acquisire maggiori entrate.

Sulle Province il nodo dell’Irpef dinamica.

di Gianni Trovati

All’appuntamento con la riforma dei tributi locali le Province si presentano completamente prive di reale autonomia tributaria; e con scarse speranze di ottenerla dal ridisegno scritto nel decreto attuativo della delega approvato il 9 maggio scorso. L’allarme percorre il documento tecnico preparato dall’Unione delle Province in vista della discussione in conferenza Unificata che precederà l’esame parlamentare del provvedimento. Dal riordino proposto dal Governo, in verità, gli enti di area vasta ottengono alcune risposte importanti, al punto che la posizione tecnica espressa nel documento con le richieste di emendamenti è più morbida rispetto a quella dei Comuni (Nt+ Enti locali & Edilizia del 13 giugno). Questa settimana sarà il turno delle Regioni: e anche qui il confronto non si annuncia facile. A pesare sulle prospettive delle Province, però, è la distanza fra i nodi strutturali sollevati dai loro conti e i margini di bilancio ultraleggeri a disposizione di questo capitolo della riforma fiscale.

Imu, il rimborso non è dovuto.

di Sergio Trovato

È inammissibile l’istanza di rimborso dell’Imu per le aree divenute inedicabili. Non sussiste un diritto al rimborso dell’imposta municipale pagata durante il periodo in cui l’area era considerata edicabile in base agli strumenti urbanistici. L’amministrazione ha la facoltà di prevedere la restituzione del tributo nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento comunale. Inoltre, in materia tributaria non è invocabile l’azione di indebito oggettivo prevista dal codice civile per chiedere il rimborso di quanto versato indebitamente. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 14883 del 3 giugno 2025.

Pretese fiscali provate dal fisco.

di Giuseppe Taglialatela

T occa all’amministrazione nanziaria dover provare in giudizio il fatto costitutivo della pretesa tributaria. La recente sentenza (n. 2391/2025 depositata il 21/05/2025) emessa dai giudici della CGT di 1° grado di Caserta apre una nuova prospettiva interpretativa sul riparto dell’onere della prova nel processo tributario. Con riferimento all’art. 7 c. 5-bis D. Lgs n. 546/92 (ora trasfuso nell’art.52 D. Lgs. n. 175/2024) i giudici campani hanno aermato un principio destinato a far discutere.

I Primi giudici chiamati a decidere, sulle doglianze del ricorrente, con riferimento alla norma di cui sopra, hanno evidenziato come la stessa introduca una regola “propria” nel diritto tributario per dirimere le questioni in ordine al riparto dell’onere della prova, così distaccandosi dalla disposizione dell’art. 2697 del Codice civile.

Il Collegio giudicante pur ritenendo l’avviso di accertamento sucientemente motivato ha accolto le tesi del ricorrente osservando che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto produrre in giudizio le prove della fondatezza della propria pretesa. Con l’aggravante che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto produrre gli elementi acquisiti dall’amministrazione scale estera (Repubblica Ceca) nell’ambito di uno scambio di informazioni per la cooperazione amministrativa, elementi sui quali aveva fondato la scusa di operazioni oggettivamente inesistenti (cosa mai avvenuta!).

Appello tributario con censure ad hoc.

S i espone a inammissibilità l’appello presentato in riforma della sentenza di primo grado laddove la parte rediga l’impugnativa limitandosi a riproporre gli stessi motivi di ricorso senza invece dar conto di speciche censure alla pronuncia opposta. Si tratta del noto canone ribadito dalla sentenza n. 1353/2025 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio e depositata il 1° marzo.

È impugnabile l’avviso di presa in carico.

E sprimendo una chiara pretesa tributaria intimata nei confronti del contribuente, l’avviso di presa in carico costituisce atto impugnabile laddove rappresenti il primo con cui la parte sia venuta a conoscenza dell’esistenza del debito tributario per mancata notica di atti a esso presupposti. È il canone aermato nella sentenza n. 690/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 9 giugno.

Motivi per relationem a maglie larghe.

P er soddisfare l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento nelle modalità della motivazione “per relationem”, laddove all’atto non venga allegato il documento richiamato, come un pvc, è suciente che se ne riproduca il contenuto essenziale, costituito dall’insieme di quegli elementi (oggetto, contenuto e destinatari) la cui indicazione consente al contribuente e al giudice di individuare i luoghi specici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. Si tratta dei noti canoni ribaditi dalla Cgt di II grado della Lombardia nella sentenza n. 145/2025, dello scorso 15 gennaio.

Ricorso contro la cartella: quando va integrato il contraddittorio.

Davide Settembre

Nell’ipotesi in cui venga eccepito il vizio di notifica di un atto presupposto, emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Nel caso venga, invece, omessa la notifica del ricorso al soggetto che ha emesso l’atto presupposto, il giudice dovrà invitare il ricorrente ad integrare il contraddittorio, a meno che non abbia già provveduto in tal senso il soggetto che ha emesso l’atto impugnato. È quanto si evince dalla sentenza della Cgt Caltanissetta n. 191/1/2025 (presidente Porracciolo, relatore Tona) che si è espressa in merito al nuovo comma 6-bis dell’articolo 14 del Dlgs 546/1992, in tema di litisconsorzio necessario.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=OF29y87aGPE

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu