Stampa & Tributi del 23 Febbraio 2026

Sanzioni fiscali da giustificare. Sanzioni, trasparenza su an e quantum. Nulle le notifiche inviate a indirizzi estranei. Esente Imu l’immobile dato in comodato all’ufficio scolastico regionale.

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Sanzioni fiscali da giustificare.

Il contribuente, entro i termini per il ricorso, può presentare deduzioni difensive contro un atto con cui si contestano sanzioni. In questo caso, viene notificato entro un anno l’atto di irrogazione della sanzione che però deve essere motivato con riferimento espresso alle deduzioni stesse, pena l’illegittimità dell’atto. Infatti, l’atto di irrogazione è annullabile se non c’è la motivazione rafforzata, non essendo sufficienti mere clausole di stile, tipo “le deduzioni non meritano accoglimento”. Sono le conclusioni della sezione quinta della Cassazione civile tributaria che si leggono nella sentenza n. 498/2026 depositata in cancelleria il 9 gennaio scorso.

Sanzioni, trasparenza su an e quantum.

L’atto di contestazione con irrogazione sanzioni per infedele dichiarazione Irap è correttamente motivato se, oltre a far riferimento alla dichiarazione originaria e alla successiva integrativa, consenta al contribuente di conoscere i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni. Lo ha stabilito la Cgt di II grado del Lazio con la sentenza n. 4975/2025.

Nulle le notifiche inviate a indirizzi estranei.

L’inoltro di un qualsiasi atto impoesattivo presso un luogo che il contribuente, destinatario dell’atto, riesca a dimostrare come del tutto estraneo alla sua persona, impedisce di considerarne perfezionata la notifica. Si tratta dei canoni chiariti nella sentenza n. 58/2026 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 16 gennaio. Una contribuente aveva impugnato una intimazione di pagamento fondata su una cartella di pagamento asseritamente notificata nel dicembre 2014.

Esente Imu l’immobile dato in comodato all’ufficio scolastico regionale.

Il tema è stato affrontato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 22156 e n. 22157 del 16 ottobre 2006, nelle quali si è proprio affrontato il caso di alcuni immobili di proprietà della Provincia di Teramo adibiti a sede degli uffici del Provveditorato agli studi. Secondo il contribuente, l’ente Provincia ha l’obbligo di fornire i locali per il Provveditorato agli studi, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della legge 23/1996; mettendo a disposizione tali locali, per obbligo normativo, essa assolverebbe a un suo fine istituzionale e quindi l’esenzione spetterebbe in base alla lettera a) dell’articolo 7.

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