Corte conti, l’Anm attacca la riforma in arrivo. Saldo del conto corrente pignorato anche oltre la data del pignoramento.
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Corte conti, l’Anm attacca la riforma in arrivo
Quest’anno non saranno solo i deputati a dover tornare a Roma fra Natale e Capodanno. Perché mentre a Montecitorio si ratificheranno le scelte sulla manovra, il Senato è convocato per il voto finale alla riforma della Corte dei conti. Il voto finale è atteso il 27 dicembre, per evitare una nuova proroga dello scudo erariale, quello che fin qui ha impedito di aprire fascicoli contestando danni erariali per colpa grave e non per dolo. La riforma della Corte, scritta nel Ddl proposto dall’allora capogruppo di FdI Tommaso Foti ora ministro per il Pnrr, è stata approvata dalla Camera il 9 aprile, e sarà confermata dal Senato nello stesso testo di Palazzo Madama.
Saldo del conto corrente pignorato anche oltre la data del pignoramento
Nel pignoramento speciale esattoriale previsto dall’articolo 72-bis del Dpr 302/1973 la banca è tenuta al versamento all’ente creditore del saldo attivo risultante dal rapporto di conto corrente anche se maturato dopo la data del pignoramento, quantomeno nella misura in cui lo stesso si determini nel periodo di 60 giorni previsto dalla norma per il pagamento. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27/10/2025, ha chiarito la portata e la durata del vincolo gravante sulle somme relative al rapporto di conto corrente che il debitore intrattiene con l’istituto di credito, oggetto del pignoramento speciale previsto dall’articolo 72-bis del Dpr 602/1973. La norma appena sopra richiamata consente all’agente della riscossione di avviare una speciale forma di pignoramento presso terzi, nel caso in cui il debitore non abbia ottemperato al versamento delle somme allo stesso affidate, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ovvero, nel caso di somme derivanti da accertamenti esecutivi, una volta che sia stato affidato il carico all’Agente da parte dell’ente impositore e siano state adempiute tutte le formalità previste dalla legge 160/2019. Questa disposizione è utilizzabile anche dai soggetti elencati nell’articolo 52, comma 5, lettera b, del Dlgs 446/1997 e dagli stessi enti locali in riscossione coattiva diretta, come evidenzia l’articolo 1, comma 792, lettera f, della legge 160/2019.
L’ultima rassegna sarà trasmessa il giorno 30/12/2025 per poi riprendere il giorno 07/01/2026.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=oNJOo8sa1OM
Il podcast
https://lnkd.in/dVUmTj9i
