Stampa & Tributi del 22 Settembre 2025

Il contraddittorio ora è d’obbligo. Sospensione Covid limitata per i termini di prescrizione dell’ufficio. Ipoteca esattoriale con limiti precisi. Appello inammissibile se non vengono impugnate tutte le motivazioni. Nuda proprietà, cresce l’appeal.
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Il contraddittorio ora è d’obbligo.
L’ accertamento “a tavolino” delle Entrate deve essere preceduto da contraddittorio senza necessità della cosiddetta prova di resistenza. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 21271/2025 emessa dalle sezioni unite della Cassazione civile, depositata in cancelleria il 25 luglio scorso. In base alle disposizioni della sentenza di cui al commento, quindi, il contribuente non dovrà più spiegare le ragioni per cui, con il contraddittorio, l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso.

Sospensione Covid limitata per i termini di prescrizione dell’ufficio.
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore dell’amministrazione finanziaria, prevista dal combinato disposto dell’articolo 68 del Dl 18/2020 e dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015, si applica solo alle cartelle di pagamento già emesse e comportanti versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. È questo il principio espresso dalla Cgt Siracusa con la sentenza 63/3/2025 (giudice monocratico Trebastoni). L’agenzia delle Entrate notificava in data 20 novembre 2024 un’intimazione di pagamento relativa a una cartella, emessa a titolo di Imu, notificata il 12 maggio 2014. Il contribuente impugnava l’intimazione, deducendo la prescrizione del credito.

Ipoteca esattoriale con limiti precisi.
Pur non costituendo atto proprio dell’espropriazione forzata ma strumento riconosciuto al concessionario della riscossione per consentirgli in via anticipata e cautelare la realizzazione del credito tributario, l’iscrizione d’ipoteca soggiace comunque ai limiti di valore stabiliti dall’art. 76 d.P.R. n. 602/1973. Sono i canoni riconosciuti dalla CGT di I grado di Milano nella sentenza n. 3052/2025 (Presidente relatore Carla Romana Raineri), depositata lo scorso 10 luglio.

Appello inammissibile se non vengono impugnate tutte le motivazioni.
Con l’ordinanza 16204/2025, la Sezione tributaria della Cassazione ha affrontato una questione di carattere eminentemente processuale, ovvero la sorte dell’impugnazione parziale di una sentenza di primo grado fondata su più rationes decidendi autonome e distinte, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in capo al socio di una società a ristretta base partecipativa. La vicenda di cui si sono occupati i giudici di vertice origina da un avviso di accertamento Irpef emesso nei confronti di un soggetto ritenuto socio al 50% di una società e responsabilità limitata, sulla base di ricavi non dichiarati accertati nei confronti della stessa.

Nuda proprietà, cresce l’appeal.
Nuda proprietà a vele spiegate: cresce la domanda (+12%) e l’offerta si adegua (+11%), mentre anche i prezzi aumentano (+2%). Sono questi i dati relativi al primo semestre 2025, confrontati con il medesimo periodo del 2024, per come rilevati dal portale Immobiliare.it. Quello della vendita della nuda proprietà dell’immobile con riserva dell’usufrutto è un fenomeno che ha preso piede nell’ultimo decennio, frutto evidente della difficoltà di una fascia della popolazione (anziani in primis) a fa fronte all’aumento del costo della vita. In questo genere di trasferimenti immobiliari si registra infatti da tempo un calo degli atti tra familiari (per motivi successori e fiscali) e un aumento di quelli propriamente di mercato.
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