Ddl intelligenza artificiale, nella Pa resta determinante il fattore umano. Senza appello dell’Agenzia no alla riforma della sentenza a sfavore del contribuente. Notifica a spa legittima se effettuata presso la struttura all’addetto alla sede.
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Ddl intelligenza artificiale, nella Pa resta determinante il fattore umano.
di Francesco Machina Grifeo
Dopo il via libera del Senato (85 “sì”, 42 “no”) del 20 marzo scorso, il disegno di legge delega sull’Intelligenza artificiale, prosegue il proprio cammino alla Camera, dove ieri le Commissioni riunite IX Trasporti e X Attività produttive hanno affrontato l’esame in sede referente. Dopo aver visto le disposizioni in materia di giustizia, guardiamo all’uso della AI nella Pubblica amministrazione. E’ regolato dall’articolo 14 che mette nero su bianco alcuni principi quali: conoscibilità, tracciabilità, strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell’agire amministrativo. Le finalità di impiego da parte della Pa sono definite dal comma 1: incremento della efficienza; riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti; incremento della qualità e quantità dei servizi erogati. Viene poi previsto che i soggetti interessati abbiano piena conoscibilità del funzionamento della AI e la tracciabilità del suo utilizzo che dovrà sempre essere in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale. Inoltre, viene chiarito che non possono essere scalfiti l’autonomia e il potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti (comma 2). Il comma 3 sancisce che le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative, volte a garantire un utilizzo dell’intelligenza artificiale “responsabile” e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori. Il comma 4 pone una clausola di invarianza finanziaria.
Senza appello dell’Agenzia no alla riforma della sentenza a sfavore del contribuente
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Nel processo tributario il giudice di appello non può riformare la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all’appellante (nella specie il contribuente), se l’altra parte (l’ufficio) non ha proposto appello incidentale. In assenza di un’espressa richiesta di riforma della sentenza da parte dell’interessato si forma, infatti, il giudicato interno A fornire questi interessanti principi è la Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 13325 depositata ieri A seguito di un accertamento da studi di settore l’Agenzia delle Entrate rideterminava maggiori ricavi e quindi un maggior reddito ad un imprenditore edile I giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso dell’interessato riducendo l’iniziale pretesa erariale e quindi i maggiori redditi accertati
Notifica a spa legittima se effettuata presso la struttura all’addetto alla sede.
di Giampaolo Piagnerelli
Nel caso di notifica a persona giuridica (disciplinata dall’articolo 145 del cpc), la consegna dell’atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall’incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sottolinea la Cassazione (ordinanza n. 13494/25) che la presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale soggetto, anche se non dipendente, sia addetto alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani, spettando alla società, onde inficiare la notificazione, l’onere di dimostrare l’assenza di legami con il consegnatario.
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Il video
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Il podcast
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