Riscossione enti locali, il nodo degli oneri per il servizio dell’Ader. Cartelle presupposte, iter di notifica ad hoc. Esenzione Imu solo con requisiti dimostrati. Imu, esonero circoscritto per gli immobili delle imprese in crisi. Tari, inutilizzabilità tutta da provare. Riduzione Tari, servono le prove
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Riscossione enti locali, il nodo degli oneri per il servizio dell’Ader
Il Testo unico della riscossione approvato dal Dlgs n. 33 del 24 marzo scorso non risolve i problemi dell’applicazione degli oneri di riscossione ai crediti tributari degli enti locali. Questi ultimi possono riscuotere direttamente, per il tramite dell’agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) o di un soggetto privato iscritto all’albo del Mef di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/1997. Visto l’intervento sulla norma generale che disciplina gli oneri per il funzionamento della riscossione nazionale, è evidente che la disapplicazione degli oneri di riscossione riguardi tutti i crediti affidati all’AdeR. Pertanto, all’ente locale non dovrebbe essere dovuto alcunché se l’avviso di accertamento esecutivo, formato nel rispetto dell’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019, reca l’indicazione dell’AdeR quale soggetto legittimato alla riscossione. Al contrario, se l’atto specifica che la riscossione avverrà a cura dell’ente, ovvero tramite concessionario privato, sono dovuti gli oneri del 3% o 6%, a seconda del momento del pagamento, in ossequio all’articolo 1, comma 803, della legge 160/2019. Questa disparità mina il principio di equità sociale.
Cartelle presupposte, iter di notifica ad hoc
Il mancato deposito in giudizio dell’integrale avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito presso la casa comunale dell’avviso di accertamento noticato ex art. 140 c.p.c. porta all’annullamento dello stesso atto, non avendo il contribuente avuto conoscenza del deposito del plico. È il principio stabilito dalla sentenza n. 3893/2024 emessa dalla Cgt di II grado del lazio e depositata il 12 giugno 2024.
Esenzione Imu solo con requisiti dimostrati
I l benecio dell’esenzione Imu spettante al fabbricato realizzato, non locato, e permanentemente destinato alla vendita è subordinato alla eettiva dimostrazione, a onere di parte, di tali requisiti oggettivi, previsti dall’art. 13, comma 9 bis, del dlgs n. 201/2011. È il canone aermato dalla sentenza n. 469/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 3 aprile scorso.
Imu, esonero circoscritto per gli immobili delle imprese in crisi
Solo le imprese sottoposte a fallimento, oggi liquidazione giudiziale, e quelle in liquidazione coatta amministrativa possono usufruire dell’esonero dal versamento dell’Imu fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento degli immobili. Per converso gli immobili di tutte le altre procedure concorsuali non possono beneficiare della stessa agevolazione Imu. È quanto affermato dalla sentenza 2746/18/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. Il caso analizzato dai giudici tributari riguarda un consorzio agrario che era stato ammesso, dal marzo 2023, alla diversa procedura del concordato preventivo e l’accordo era stato omologato dal giudice; in particolare il consorzio contestava l’avviso di accertamento Imu emesso da un Comune, per l’anno di imposta 2018, relativo ad un immobile che faceva parte della procedura.
Tari, inutilizzabilità tutta da provare
D evono essere debitamente comprovate le obiettive condizioni di inutilizzabilità dei locali per i quali il contribuente invochi l’esenzione dalla Tari, deponendo in senso contrario la presenza di arredi ovvero di allacci di anche una sola utenza di servizi pubblici erogati. È quanto spiegato nella sentenza n. 67/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Milano e depositata il 9 gennaio.
Riduzione Tari, servono le prove
Per avere diritto alla riduzione al 20% della tassa riuti il contribuente deve dimostrare il mancato svolgimento del servizio di raccolta dei riuti nella zona di residenza o di dimora in cui è ubicato l’immobile o dove viene svolta la propria attività. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 7646 del 22 marzo 2025.
Il video
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Il podcast
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