Definizione agevolata per le entrate locali. Rottamazione, si alza il velo. Frodi sulle fideiussioni: chi non controlla paga. Paritarie, l’esenzione Imu legata al costo medio ridisegna il contenzioso. Dichiarazione entro il 31 marzo per il recupero Ici della Chiesa.
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Definizione agevolata per le entrate locali
La legge di bilancio 2026 (commi 102-110 dell’articolo 1 della legge 199/2025) ha anticipato una delle norme contenute dello schema di decreto attuativo della delega fiscale in materia di tributi locali, introducendo la possibilità per gli enti locali e le Regioni, a regime, di prevedere forme di definizione agevolata anche per le proprie entrate. Facoltà che si aggiunge alla possibilità già prevista per gli enti di introdurre ulteriori misure premiali in materia sanzionatoria, in applicazione del principio della proporzionalità della sanzione. A tal fine gli enti dovranno adottare degli specifici provvedimenti, sotto forma di legge regionale o di regolamenti, secondo quanto previsto dai propri ordinamenti. Per gli enti locali, i regolamenti adottati dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale, al fine di acquisire efficacia; ciò in deroga alle previsioni contenute nelle attuali normative che normalmente subordinano l’efficacia dei regolamenti locali in materia di entrate tributarie alla loro pubblicazione nell’apposito sito del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 13, comma 15, del Dl 201/2011). L’invio al Ministero è comunque previsto, ma solo per finalità statistiche, senza alcun rilievo ai fini dell’efficacia.
Rottamazione, si alza il velo
Rottamazione quinquies, ci siamo: è attesa per oggi la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate Riscossione dell’applicativo per presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata. Come stabilito dalla legge di bilancio 2026 che ha reintrodotto la disposizione infatti l’apertura del canale per la presentazione delle domande deve avvenire entro 20 giorni dall’entrata in vigore della norma (il 1 gennaio 2026). Una volta pubblicato il software i contribuenti potranno accedere, verificare i carichi rottamabili e presentare intanto una istanza “preventiva” per bloccare le azioni di recupero del riscossore in primis i pignoramenti sul conto corrente.
Frodi sulle fideiussioni: chi non controlla paga
Con la sentenza n. 220/2025, la Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello ha confermato, sia pure con rideterminazione dell’addebito, la responsabilità del Rup che aveva autorizzato l’erogazione dell’anticipazione contrattuale sulla base di una polizza fideiussoria risultata radicalmente falsa. La Corte, quindi, consolida e irrigidisce l’orientamento in materia di responsabilità erariale per accettazione di polizze fideiussorie inefficaci o false, delineando uno standard di diligenza sempre più elevato in capo ai funzionari pubblici chiamati a valutarne l’idoneità. La vicenda trae origine dall’affidamento dei lavori per la realizzazione di una Rsa. A fronte della richiesta dell’appaltatore di corresponsione dell’anticipazione del 20%, il Rup autorizzava il pagamento ritenendo idonea la garanzia fideiussoria prodotta, formalmente riferibile a una compagnia assicurativa estera riconducibile a un noto gruppo internazionale.
Paritarie, l’esenzione Imu legata al costo medio ridisegna il contenzioso
Esenzione Imu e attività didattiche: il costo medio per studente (Cms) ridisegna il contenzioso. Con la Legge di bilancio (199/2025) si interviene su uno dei fronti più contesi riguardante l’Imu applicata agli enti non commerciali, chiarendo in via interpretativa – quindi, non solo per l’avvenire ma anche per il passato – quando le attività didattiche debbano considerarsi svolte con modalità non commerciali. Il comma 856 individua nel costo medio per studente il parametro decisivo per la verifica dell’esenzione, incidendo in modo diretto sulle modalità di accertamento dei Comuni e, soprattutto, sull’esito dei giudizi tributari pendenti. La norma stabilisce che l’attività didattica si considera non commerciale quando il corrispettivo medio richiesto alle famiglie è inferiore al costo medio per studente pubblicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del merito e dal Ministero dell’Università e della ricerca.
Dichiarazione entro il 31 marzo per il recupero Ici della Chiesa
Recupero Ici 2006-2011: ridefinito il calendario degli adempimenti. Con il Dpcm 23 dicembre 2025 slitta al 31 marzo 2026 la deadline per la presentazione della dichiarazione per il recupero Ici 2006-2011, mentre per il versamento dell’imposta e degli interessi ci sarà tempo fino al 30 aprile. Si tratta di nuove scadenze che superano quelle inizialmente fissate (rispettivamente, 30 novembre e 30 dicembre 2025) dalla precedente versione del Dpcm e che di fatto recepiscono la richiesta avanzata nel novembre scorso in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali a fronte delle difficoltà applicative emerse nell’attuazione dell’articolo 16-bis del decreto salva infrazioni (Dl 131/2024). Una disposizione quest’ultima che, come più volte ricordato su queste pagine (si veda l’articolo sul Focus Norme e tributi del 27 novembre), si fa carico di disciplinare le modalità di restituzione dell’aiuto di Stato illegittimo corrispondente all’esenzione Ici fruita dagli enti non commerciali per il periodo 2006-2011: un onere posto in capo a quelle realtà che nell’anno 2012 o 2013, applicando le regole dell’Imu/Tasi (in sostituzione dell’Ici), abbiano dichiarato o, in ogni caso, versato una somma superiore a 50mila euro, anche a seguito di un accertamento del Comune competente.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=yaQSqrZN74k
