Rottamazione 5 al check finale. Imu, soggettività passiva tra ex coniugi in chiaro. Enti non commerciali, esenzioni subordinate. Immobili abusivi, Imu col timer. Imu, gli alloggi sociali degli Iacp si presumono abitazione principale. È retroattiva la rendita catastale da sentenza.
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Rottamazione 5 al check finale
Rottamazione quinquies: ultime verifiche in vista della scadenza del 30 aprile, sia per chi ha già inviato l’istanza di adesione, sia per chi si appresta a farlo. Tutti i controlli passano per il prospetto informativo, documento fornito dall’Agenzia delle entrate riscossione, che riporta i carichi definibili con lo sconto applicato, e i cui calcoli sono effettuati e cristallizzati alla data di richiesta del documento stesso da parte del debitore.
È possibile richiedere quindi il prospetto direttamente sul sito dell’AdE-R in area riservata o pubblica e viene consegnato entro 12 ore della richiesta. Il citato documento è fondamentale per chi non ha ancora presentato istanza di adesione, al fine di quantificare il debito residuo (rottamato) e richiedere un piano rate che sia congruo con le disponibilità finanziarie attuali e prospettiche.
Imu, soggettività passiva tra ex coniugi in chiaro
La natura reale del diritto di abitazione ascrivibile all’ex coniuge porta a escludere l’Imu in capo al proprietario che non sia anche assegnatario della casa coniugale. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Verona nella sentenza n. 92/2026, depositata lo scorso 27 marzo. Nella pronuncia in commento il giudice monocratico veronese ha affrontato il tema della soggettività passiva Imu in relazione all’assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’ente locale sull’istanza di rimborso dell’imposta versata per l’anno 2022.
Enti non commerciali, esenzioni subordinate
In materia di Imu/Tasi, l’esenzione per gli enti non commerciali è subordinata non solo alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, ma anche al puntuale adempimento dell’obbligo dichiarativo, la cui omissione comporta automaticamente la perdita del beneficio, fermo restando l’onere del contribuente di dimostrare in concreto la natura non economica dell’attività svolta. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 5293/2025.
Immobili abusivi, Imu col timer
I l proprietario del fabbricato abusivo è assoggettato all’Imu fino a quando, a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’immobile è acquisito automaticamente dal Comune. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 3613/2026 emessa dalla sezione quinta della Cassazione civile tributaria, con la quale sono stati resi alcuni chiarimenti in merito all’imposizione, ai fini dell’Imu, del fabbricato abusivo. In particolare, la pronuncia rimarca che, ai sensi della procedura di cui all’articolo 31 comma 3 del dpr n.380/2001, se l’ordine di demolizione del fabbricato abusivo rimane ineseguito entro il termine di 90 giorni dall’ingiunzione, il fabbricato viene acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
Imu, gli alloggi sociali degli Iacp si presumono abitazione principale
In tema di esenzione Imu per gli immobili di proprietà degli Iacp, la qualificazione quali “alloggi sociali” richiede l’accertamento dei requisiti oggettivi e strutturali previsti dal Dm 22 aprile 2008. Accertati tali requisiti, la destinazione ad abitazione principale da parte dell’assegnatario si presume, salvo prova contraria dell’ente impositore. La relazione tecnica di parte, volta a dimostrare che gli immobili sono alloggi sociali, è ammissibile anche se prodotta per la prima volta nel giudizio di rinvio. Essa è un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, non sottoposta alle preclusioni istruttorie previste per il deposito di nuovi documenti. Questi sono i principi sanciti dalla Cgt di secondo grado della Campania con la sentenza 2490/2026 dello scorso 31 marzo (presidente Forgillo, relatore Capunzo).
È retroattiva la rendita catastale da sentenza
La rendita catastale attribuita a un immobile a seguito di una sentenza passata in giudicato ha efficacia retroattiva e prevale sulle risultanze delle banche dati al momento dell’imposizione, qualora queste non siano state aggiornate. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Latina nella sentenza n. 315/2026 (presidente relatore Costantino Ferrara), depositata lo scorso 16 marzo.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=M2x8o-EGikY
