Stop alla dichiarazione dal 2026 se il Comune può verificare i dati Sanzioni proporzionali ridotte e più spazio al ravvedimento
Imu verso l’acconto, con le aliquote ferme il catasto detta i rincari Imu, a pesare è la comproprietà Imu, a pesare è la comproprietàNotifica Imu, non basta l’avviso di spedizioneIl terreno edificabile non è una pertinenzaIl certificato antincendio esonera dalla Tari#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi
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Stop alla dichiarazione dal 2026 se il Comune può verificare i dati
La dichiarazione Imu sarà solo quella ministeriale e sarà trasmessa unicamente per via telematica. Lo schema di decreto legislativo sui tributi locali (approvato venerdì 9 maggio in prima lettura in Cdm, su Nt+ Enti locali & Edilizia del 9 maggio) si propone di mettere fine alle prassi locali volte a imporre l’obbligo dichiarativo anche nei casi in cui, secondo l’orientamento del dipartimento delle Finanze, tale obbligo non sussiste. Già a legislazione vigente la denuncia Imu deve essere presentata solo se vi sono dati, essenzialmente riferiti ad agevolazioni, non conosciuti né conoscibili dai Comuni. Per semplificare l’adempimento del contribuente, nelle istruzioni alla denuncia sono elencati i casi in cui la presentazione è obbligatoria. Il punto è però che in alcune ipotesi le istruzioni appaiono ottimistiche sulle effettive potenzialità informative dei Comuni. Si pensi ad esempio ai contratti a canone concordato che, se risalenti nel tempo e poi prorogati, non sono segnalati come tali nell’anagrafe tributaria e non sono peraltro estraibili in modalità massiva, ma solo su consultazione puntuale. Anche il dato sull’immobile assegnato in sede di separazione o divorzio, cui consegue l’esenzione Imu in capo all’assegnatario, non è sempre agevolmente rinvenibile. Per questi motivi, molte amministrazioni locali continuano a pretendere la trasmissione della dichiarazione seppure per fruire di agevolazioni di legge che, secondo le istruzioni del Mef, dovrebbero essere note agli enti.
Sanzioni proporzionali ridotte e più spazio al ravvedimento
La sanzione per omessa dichiarazione passa dalla “forbice” tra 100% e 200% dell’imposta alla misura proporzionale fissa del 100 per cento. L’infedeltà dichiarativa invece passa dalla fascia di oscillazione tra 50% e 100% dell’imposta alla sanzione fissa del 40 per cento. Lo schema di decreto attuativo della riforma dei tributi locali (su Nt+ Enti locali & edilizia del 9 maggio) allinea il sistema sanzionatorio degli enti territoriali ai principi ispiratori della revisione del sistema sanzionatorio erariale, a partire però dalle violazioni commesse dal 1° gennaio 2026. Nella stessa direzione vanno inoltre la soppressione della causa ostativa al ravvedimento locale rappresentata dalla ricezione di atti istruttori (ad esempio, il questionario) e la possibilità di inviare ai contribuenti delle lettere di compliance al fine di agevolare la regolarizzazione spontanea.
Imu verso l’acconto, con le aliquote ferme il catasto detta i rincari
Tra meno di un mese si paga l’acconto Imu 2025: con tanti Comuni ormai fermi sull’aliquota massima per tutti gli immobili, a decidere chi versa di più sarà soprattutto la rendita catastale. Nelle 30 città principali – capoluoghi di regione e grandi centri – avere una seconda casa iscritta in categoria A/2 (abitazioni civili) anziché in A/3 (abitazioni economiche) significa versare in media il 63% in più. Il Sole 24 Ore del Lunedì ha calcolato l’imposta dovuta a partire dalle delibere municipali 2024 – quelle da usare per l’acconto del prossimo 16 giugno – applicate alla rendita catastale media per le categorie più diffuse. Nei capoluoghi di provincia, gli appartamenti accatastati come A/2 sono il 40% del totale, mentre quelli in A/3 rappresentano un altro 40 per cento. Secondo le regole generali, i primi dovrebbero avere caratteristiche di maggior qualità, e proprio per questo hanno rendite più alte e pagano un’Imu più cara. Di fatto, però, spesso l’inquadramento catastale non riflette le caratteristiche attuali dei fabbricati. Anzi, può capitare facilmente di trovare edifici adiacenti, in condizioni analoghe e con valori di mercato simili, ma iscritti in categorie differenti.
Imu, a pesare è la comproprietà
N on è tenuto a pagare l’Imu il coniuge superstite se l’immobile è in comunione con terzi. Infatti, solo se il coniuge superstite vanta sulla casa adibita a residenza familiare il diritto di abitazione ai sensi dell’articolo 540 comma 2 del codice civile è soggetto passivo ai ni dell’Imu. Sono le conclusioni che si ricavano dalla ordinanza n. 11095/2025 emessa dalla sezione quinta della Cassazione civile tributaria, depositata in cancelleria il 28 aprile scorso.
Notifica Imu, non basta l’avviso di spedizione
A nche la notica di un avviso di accertamento Imu avvenuta in via diretta dall’ente comunale necessita, soprattutto se consegnato a persona diversa dal destinatario, del deposito dell’avviso di ricevimento, non bastando il solo avviso di spedizione. È il canone richiamato nella sentenza n. 1352/2025 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio e depositata il 1° marzo. I giudici laziali si sono occupati della verica della validità della notica di un avviso di accertamento Imu avvenuta in maniera diretta da parte dell’ente locale comune di Roma. Il contribuente, infatti, aveva opposto la successiva cartella di pagamento, emessa sulla scorta dell’accertamento Imu presupposto, che si riteneva regolarmente noticato al destinatario. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso e il comune proponeva appello
Il terreno edificabile non è una pertinenza
U n terreno edicabile, benché stabilmente adibito dal contribuente a orto o giardino limitrofo all’abitazione, conserva la sua autonomia edicatoria e non può quindi essere considerato, ai ni Imu, come pertinenza al servizio o a ornamento dell’immobile principale. È il principio stabilito dalla sentenza n. 85/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Milano e depositata il 13 gennaio.
Il certificato antincendio esonera dalla Tari
L a dimostrazione dell’inutilizzabilità di locali, fornita attraverso un certicato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del fuoco nel quale si impone al contribuente di mantenere inutilizzati i locali specicatamente indicati, è utile a scongiurare l’assoggettamento di quelle superci alla Tari. È quanto deciso con la sentenza n. 3027/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Roma (presidente relatore Costantino Ferrara) e depositata il 5 marzo scorso.