Società sportive, esenzione Imu concessa con condizioni. Sport dilettanti, esenzione Imu più ampia. Niente Imu se il terreno è occupato. Prg annullato? Si paga l’Imu. Perequazione Tari nei bilanci. Tari, spese legali, debiti fuori bilancio e gestione economale: le massime della Corte dei conti
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi.
**
Società sportive, esenzione Imu concessa con condizioni
E senzione dall’imposta municipale propria (IMU) dei fabbricati di proprietà se le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) risultano iscritte allo specico registro nazionale (RASD) e se svolgono esclusivamente attività non commerciali. Le dette attività, per essere denite non commerciali, devono essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico o, comunque, di un corrispettivo non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, come ssati dagli enti territoriali (comuni). I corrispettivi medi sono individuati annualmente e pubblicati sul sito istituzionale di ciascun comune. Questo il contenuto dopo la rimodulazione di un emendamento al decreto scale (dl 84/2025) approvato in tema di esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per le associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e per le federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Sport dilettanti, esenzione Imu più ampia
Profili di criticità emergono invece con riguardo all’ulteriore previsione. In attesa dell’attuazione delle disposizioni dai Comuni si conferma l’esenzione nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), in ragione della sola iscrizione al relativo registro sportivo. Con una formulazione che sembrerebbe dunque prescindere dalla sussistenza del presupposto oggettivo
Niente Imu se il terreno è occupato
Il contribuente che subisce l’occupazione abusiva di un terreno non è tenuto al pagamento dell’IMU se manca il possesso materiale e la disponibilità eettiva del bene. È quanto emerge dalla sentenza n. 18938/2025 del 10/07/2025 della Cassazione, che ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da un ente locale per motivi di rito, ma ha richiamato i principi già aermati nei gradi di merito.
Prg annullato? Si paga l’Imu
L’ annullamento giurisdizionale della delibera di adozione del piano regolatore generale non incide sull’edicabilità delle aree ai ni scali. Quindi, è dovuta l’imposta municipale in seguito all’annullamento del piano regolatore, poiché scalmente rileva non solo l’edicabilità di diritto, ma anche quella di fatto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 14883 del 3 giugno 2025.
Perequazione Tari nei bilanci
L e somme derivanti dalle componenti perequative Tari vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente. Lo ha deciso la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 13/2025, dirimendo la questione della corretta contabilizzazione delle voci introdotte dalla deliberazione Arera n. 386/2023.
Tari, spese legali, debiti fuori bilancio e gestione economale: le massime della Corte dei conti
Componenti perequative Tari Le somme derivanti dalle componenti perequative Tari vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio. L’imputazione di una posta nel “conto terzi” del bilancio costituisce un’eccezione legale all’obbligo costituzionale di copertura e di equilibrio e solleva dalla copertura della spesa perché consente l’iscrizione di poste che automaticamente pareggiano, in entrata e spesa, nella presupposizione legale che gli oneri di copertura sono assolti da altro soggetto, in quanto a esso si ascrive la funzione che genera spesa. L’eccezione, come emerge chiaramente dall’Allegato 4/2, paragrafo 7, Dlgs 118/2011, riguarda casi in cui l’ente agisce come mero “esecutore di spesa” di altro ente, privo di discrezionalità decisionale.
**
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=bbVlgc5qfdk
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu
