Decreto fiscale in «Gazzetta»: nel Terzo settore dal 2026 nuovo fisco al debutto. I Comuni chiedono la riscrittura degli incentivi riscossione. Accertamento Imu chiaro e motivato: illegittima la contestazione. La Cassazione consolida l’orientamento sull’applicazione Cup per i viadotti autostradali.
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Decreto fiscale in «Gazzetta»: nel Terzo settore dal 2026 nuovo fisco al debutto.
di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio
Dal 2026 via libera alla nuova fiscalità del Terzo settore. A confermarlo è l’articolo 8 del Dl 84/2025 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 giugno che mette in ordine il quadro fiscale degli enti del Terzo settore (Ets) definendone il termine di decorrenza. Una necessità sorta, dopo l’arrivo della Comfort letter del 7 marzo scorso, in quanto sia l’articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo settore per la generalità degli Ets che l’articolo 18 del Dlgs 112/2017 per le imprese sociali ancorano l’efficacia delle nuove misure fiscali ad una procedura di autorizzazione da parte della Commissione. Un placet che in realtà è arrivato dall’Europa in una fase antecedente, ossia in quella di pre-notifica delle misure, avallando a pieno l’impostazione fornita dal Ministero in sede di richiesta autorizzatoria. Di fatto, la comfort letter, rispetto a quanto ipotizzato in via prudenziale dal legislatore italiano, apre a uno scenario che si discosta dalla logica degli aiuti di Stato, certificando che la fiscalità del Terzo settore è già armonizzata ai principi generali del diritto tributario.
I Comuni chiedono la riscrittura degli incentivi riscossione.
di Pasquale Mirto
Anutel la scorsa settimana ha sollecitato il ministero delle Finanze ad attivarsi per una riscrittura degli incentivi riscossione. Ancor prima Anci/Ifel hanno proposto – nel documento con le osservazioni alla bozza del Dlgs di riforma dei tributi locali – una riscrittura completa della normativa. Il tema è rilevante non solo per i dipendenti, ma anche per gli enti impositori, giacché la riscrittura delle regole dovrebbe garantire una maggior efficacia della riscossione, soprattutto per quegli enti che pur accertando l’evasione non riescono a trasformarla in moneta spendibile. Questione tutt’altro che secondaria, considerato che con l’esaurimento della leva fiscale solo con l’incasso da recupero dell’evasione è possibile acquisire nuove entrate. La proposta di Anci, fatta propria anche da Anutel, è quella di subordinare l’erogazione dell’incentivo all’avvenuta approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo, ma senza la tagliola dell’approvazione nei termini, anche perché l’approvazione tardiva dipende da altri uffici, diversi da quelli che beneficiano dell’incentivo e sicuramente non produce effetti sullo svolgimento dell’attività di recupero dell’evasione, se non quello di sfiducia dei dipendenti verso un sistema che è all’evidenza irrazionale.
Accertamento Imu chiaro e motivato: illegittima la contestazione.
di Federico Gavioli
Se l’avviso di accertamento Imu emesso dal Comune riporta tutti gli estremi degli immobili e di come si è arrivati al calcolo della maggiore imposta dovuta non è possibile fare alcune contestazione sulla poca trasparenza dell’atto; è quanto affermato dalla Corte di cassazione , con l’ordinanza n. 14926/2025. Il contenzioso tributario riguarda tre eredi e il Comune accertatore; nel ricorso in Cassazione, dopo che nei due gradi di giudizio alcune motivazioni erano state parzialmente accolte, gli eredi proponevano tre motivi di ricorso; in particolare, relativamente alla parte che interessa il presente commento, si censurava il fatto che era stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’atto impositivo, emesso dall’ente locale, fosse adeguatamente motivato in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto del tributo dovuto.
La Cassazione consolida l’orientamento sull’applicazione Cup per i viadotti autostradali.
di Alessandro Merciari
La Corte di Cassazione prende le distanze da alcune sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in materia di canone unico per le occupazioni di soprassuolo realizzate con pontoni e viadotti e oggetto di richieste di pagamento a carico delle società concessionarie di tratti autostradali. Ebbene, la Corte di Cassazione, anche di fronte a sentenze della giustizia amministrativa che ribaltavano i giudizi e la soccombenza delle società autostradali, si è espressa, anche recentemente, sconfessando le motivazioni assunte nelle (poche) sentenze emesse dal Consiglio di Stato che, usando le parole della stessa Cassazione, non si è mai confrontato con l’ormai consolidato indirizzo assunto dalla Suprema Corte. In particolare le varie pronunce amministrative che si erano occupate dell’argomento (Consiglio di Stato, sentenze numeri 10010-10011-10012-10013-10014-10015-10016-10017-10018 delle 22/11/2023 e n. 10130 del 27/11/23), avevano escluso dall’ambito applicativo del Cosap le occupazioni che non necessitavano di concessione provinciale o comunale, ovvero quelle che non si riferivano a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente fosse sprovvisto del potere di accordare (o negare) l’occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo. In conclusione possiamo pacificamente affermare che la Corte di Cassazione non ha affatto modificato il proprio orientamento, già formatosi nel corso degli anni in sede di ricorsi radicati innanzi a Corti Tributarie e Tribunali Ordinari, nonostante alcune sentenze di Consiglio di Stato nelle quali i giudici amministrativi, non confrontandosi con l’orientamento già assunto in passato dalla stessa Cassazione, aveva accolto i ricorsi proposti dalle concessionarie autostradali. La Corte di Cassazione con diverse recenti sentenze, alcune delle quali richiamate nell’odierno approfondimento, ha confermato e consolidato il proprio orientamento che vuole le occupazioni di soprassuolo realizzate con i viadotti, come soggette al prelievo dedicato al presupposto del suolo pubblico (Tosap, Cosap fino al 2020 e l’attuale Cup dal 2021), con buona pace delle concessionarie autostradali che avevano adottato un cambio di strategia difensiva affidando i propri ricorsi alla giustizia amministrativa.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=NehGw3IOXA0
Il podcast
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