Stampa & Tributi del 18 Febbraio 2026

P.a., la polizza assicurativa per i danni erariali slitta al 2027. Abuso del diritto e tributi auto: la sede effettiva prevale sulla sede formale.

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P.a., la polizza assicurativa per i danni erariali slitta al 2027.

Scatterà dal 2027 l’obbligo per chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche (con conseguente assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti) di stipulare, prima di assumere l’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave. Ci sarà così un anno in più di tempo per rendere operativa quella che rappresenta una delle conseguenze pratiche più rilevanti per gli operatori della p.a. previste dalla recente legge di riforma della Corte dei conti (legge n. 1/2026). Slitta dal 30 aprile al 31 dicembre 2026 il termine entro cui chi esercita attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali dovrà adeguare il capitale sociale. E sempre per i comuni arriva una boccata d’ossigeno sulle delibere relative alla Tari 2025. Le delibere con i regolamenti e l’approvazione delle tariffe saranno considerate tempestive, in deroga alla normativa vigente, “se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026”. Le delibere dovranno essere pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo.

Abuso del diritto e tributi auto: la sede effettiva prevale sulla sede formale

Nel complesso ambito della riforma tributaria del nostro Paese, una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova offre spunti di particolare interesse in tema di tributi provinciali connessi al trasporto su gomma. Il fenomeno, noto da tempo e più volte segnalato anche da Upi nazionale, riguarda il trasferimento meramente formale della sede legale di società operanti nel settore del noleggio di veicoli verso le Province autonome di Trento e Bolzano e verso la Regione Valle d’Aosta, al fine di beneficiare di regimi impositivi più favorevoli in materia di Imposta provinciale di trascrizione e imposta provinciale sul premio Rc-Auto. In questo contesto, la Provincia di Padova, diversamente dalle altre Province attualmente impegnate sul solo fronte Ipt, ha esteso l’attività di contrasto alla migrazione fiscale, contestando a una società di noleggio originariamente costituita a Padova, anche l’indebito risparmio d’imposta sull’Imposta provinciale Rc-Auto, per le annualità 2019 e 2020, sulla base della disciplina dell’abuso del diritto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 212/2000 e a seguito del trasferimento fittizio della sede a Bolzano.Nel complesso ambito della riforma tributaria del nostro Paese, una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova offre spunti di particolare interesse in tema di tributi provinciali connessi al trasporto su gomma. Il fenomeno, noto da tempo e più volte segnalato anche da Upi nazionale, riguarda il trasferimento meramente formale della sede legale di società operanti nel settore del noleggio di veicoli verso le Province autonome di Trento e Bolzano e verso la Regione Valle d’Aosta, al fine di beneficiare di regimi impositivi più favorevoli in materia di Imposta provinciale di trascrizione e imposta provinciale sul premio Rc-Auto. In questo contesto, la Provincia di Padova, diversamente dalle altre Province attualmente impegnate sul solo fronte Ipt, ha esteso l’attività di contrasto alla migrazione fiscale, contestando a una società di noleggio originariamente costituita a Padova, anche l’indebito risparmio d’imposta sull’Imposta provinciale Rc-Auto, per le annualità 2019 e 2020, sulla base della disciplina dell’abuso del diritto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 212/2000 e a seguito del trasferimento fittizio della sede a Bolzano.