Stampa & Tributi del 17 Aprile 2026

Addizionale comunale Irpef, giochi fatti. Cartelle esattoriali, più informazioni o il recupero è nullo. Senza servizio la Tari è ridotta

#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

**

Addizionale comunale Irpef, giochi fatti.

E’ scaduto il 15 aprile il termine fissato per i comuni per definire le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef per il 2026. I comuni possono determinare anche per il 2028 aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’IRPEF sulla base dei quattro scaglioni di reddito previgenti alle modifiche delle norme dell’Irpef. Il termine per definire la disciplina dell’addizionale comunale è stato prorogato, per i soli comuni, dall’art. 1, comma 650, della legge di bilancio n. 199 del 2025, che ha modificato dall’art. 1, commi da 751 a 752 dell’art. 1 della legge n. 207 del 2024 che aveva tracciato le linee per garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale comunale con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef.

Cartelle esattoriali, più informazioni o il recupero è nullo.

La cartella di pagamento (notificata dal 1° giugno 2008) deve contenere l’indicazione del nominativo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione e di chi ha fatto l’iscrizione a ruolo. È quanto afferma la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8467 del 23.01.2026, depositata 04.04.2026, a termine di un giudizio conclusosi con l’accoglimento delle ragioni del contribuente. In pratica, la Suprema Corte ha ritenuto affetta da nullità la cartella per il recupero della ex ICI che, invece, sia la Corte tributaria di Agrigento di primo grado che la Corte tributaria di secondo grado della Sicilia avevano ritenuto valida.

Senza servizio la Tari è ridotta

I n caso di mancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, la Tari è comunque dovuta, ma in misura ridotta. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 5887 del 15 marzo 2026. Per i giudici di legittimità, la tassa è dovuta indipendentemente dall’utilizzo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del contribuente, “dovendo la ragione istitutiva del corrispondente prelievo individuarsi nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare gli interessi generali della collettività, piuttosto che nell’erogare, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti”.

**

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=HJSuzmQ8Ugs