Stampa & Tributi del 16 luglio 2025

L’aggiornamento delle tariffe Cup per il 2025. Cin rinviato a gennaio ‘25- #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Tari, nessuna «scriminante politica» per i consiglieri comunali che approvano il Pef con costi incongrui. Le nuove sanzioni tributarie stabilite dal Dlgs 87/2024 non sono retroattive.

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Tari, nessuna «scriminante politica» per i consiglieri comunali che approvano il Pef con costi incongrui.

Nel caso di danno erariale provocato al Comune da un’errata determinazione della tariffa Tari, va esclusa la scriminante politica per il sindaco e per i consiglieri comunali che deliberano un Pef predisposto in contrasto con la normativa vigente per l’assenza delle necessarie informazioni prodromiche, ossia dei dati sui quantitativi dei rifiuti conferiti, nonché dei costi per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti. Infatti non solo il segretario comunale e il revisore contabile, ma anche gli amministratori locali, utilizzando un grado minimo di diligenza, possono e debbono avvedersi del fatto che non risulta possibile determinare la tariffa Tari in assenza della comunicazione dei dati sui quantitativi e sui costi di smaltimento dei rifiuti conferiti. È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, con la sentenza n. 29/2025.

Le nuove sanzioni tributarie stabilite dal Dlgs 87/2024 non sono retroattive.

Le minori sanzioni previste dal Dlgs 87/2024, di riforma delle sanzioni amministrative tributarie attuativo della legge delega fiscale legge 111/2023, non si applicano alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, in deroga ai principi del favor rei e della lex mitior (sanzione più favorevole). La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17113 del 25/06/2025, ha sposato la tesi relativa all’irretroattività delle nuove misure sanzionatorie sancito dall’articolo 5 del Dlgs 87/2024 e dalla relazione illustrativa del decreto.

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