Imu, acconto oggi alla cassa – Più tempo per il prospetto 2025. Sull’interpretazione della tabella si profila già un filone di contenzioso. Fondo crediti con premio più rapido per chi migliora la riscossione. Atti a eredi agganciati alla notifica al de cuius. Sospensione per Covid senza effetto cascata.
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Imu, acconto oggi alla cassa – Più tempo per il prospetto 2025
Il decreto fiscale approvato giovedì scorso dal Governo tocca anche l’Imu, ma non influisce sull’acconto in scadenza oggi. La nuova norma dà più tempo ai Comuni ritardatari per approvare il prospetto ministeriale con le aliquote per l’annualità 2025: il termine originario è scaduto lo scorso 28 febbraio, ma viene spostato al 15 settembre, salvando anche gli enti che hanno votato da marzo in avanti. Il rinvio non ha impatto sull’acconto Imu del 16 giugno, perché il versamento è riferito alla situazione dell’immobile nel primo semestre, ma va calcolato applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. I proprietari d’immobili, perciò, devono cercare le delibere sul sito ufficiale delle Finanze – l’unico che ha valore legale – selezionando come «Anno delibera» il 2024. Nulla vieta, comunque, di dare un’occhiata alle decisioni eventualmente già pubblicate per il 2025: nella (remota) ipotesi in cui le aliquote siano state ridotte, le si può già usare per l’acconto. Nuove delibere comunali vengono pubblicate ogni giorno sul sito delle Finanze: venerdì scorso ce n’erano 7.171, di cui 140 approvate oltre la data del 28 febbraio.L’adozione del prospetto ministeriale quest’anno è un passaggio chiave: se il Comune non lo invia al Mef entro il prossimo 14 ottobre, per il 2025 si applicheranno le aliquote base dell’Imu, quasi sempre molto più basse di quelle fissate dalle amministrazioni. Fino al 2024, invece, l’assenza di delibera comportava la conferma delle aliquote dell’anno precedente.
Sull’interpretazione della tabella si profila già un filone di contenzioso
Il nuovo meccanismo di approvazione delle aliquote Imu, inducendo a scegliere tra le tantissime possibilità offerte dal prospetto ministeriale, ha creato non pochi problemi, anche per il tentativo da parte di alcuni Comuni di farci rientrare casistiche non proprio calzanti. Inoltre la delibera – che aveva la sola funzione di approvare il prospetto – non sempre si è rivelata in linea con il prospetto stesso. Per non dire degli enti che hanno continuato a deliberare come in passato, ignorando l’esistenza del prospetto. Tutti questi inciampi di prima applicazione sono in parte risolti dall’articolo 6 del Dl fiscale approvato dal Governo la scorsa settimana, che consente ai Comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio la delibera «secondo le modalità previste» dalle nuove disposizioni, o che hanno deliberato senza il prospetto, di farlo entro il prossimo 15 settembre. Non è chiaro, però, se rientra nella proroga anche il caso di chi ha deliberato seguendo apparentemente il prospetto, ma dimenticando di considerare una fattispecie o inquadrandola erroneamente
Fondo crediti con premio più rapido per chi migliora la riscossione
Fondo crediti di dubbia esigibilità con calcolo su base annuale in cambio dell’avvio di un piano ufficiale di recupero della mancata riscossione. Dietro questa etichetta tecnica, non troppo attraente sul piano della comunicazione, si nasconde in realtà uno snodo che può risultare vitale per la gestione dei bilanci locali. In un terreno, e questo è l’aspetto più importante, che sembra ormai aprire la strada a un accordo fra Governo e amministratori nel tavolo di confronto fra Mef, Viminale, Anci e Upi creato per preparare in tempo gli interventi della legge di bilancio. Il punto, ben noto a ragionieri e assessori al bilancio, riguarda i criteri per definire l’accantonamento obbligatorio introdotto dalla scorsa riforma contabile per evitare di aprire buchi nei conti spendendo risorse accertate ma mai incassate. Da qui deriva la blindatura dei conti comunali, che congela nel fondo crediti ormai 6,26 miliardi all’anno e rappresenta il freno più imponente alla capacità di spesa degli enti. Proprio la sua importanza per i saldi di finanza pubblica ha motivato la resistenza condotta fin qui dalla Ragioneria Generale nella trincea della difesa dei conti. Ma oggi non si tratta più di mettere in discussione il principio cardine del fondo, ma di intervenire sui meccanismi attuativi per affinarli.
Atti a eredi agganciati alla notifica al de cuius
La correttezza della procedura di notifica di un avviso di accertamento indirizzato dall’ufficio a soggetto defunto è essenziale ai fini della validità della successiva cartella di pagamento trasmessa agli eredi. È quanto precisa la sentenza n. 102/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 20 gennaio scorso.
Sospensione per Covid senza effetto cascata
Le sospensioni di termini concesse dal legislatore per i recuperi sugli anni d’imposta connessi al periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 valgono solo per le annualità direttamente coinvolte dell’evento eccezionale, senza alcun effetto “a cascata” sugli anni successivi. Lo ha affermato la Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 124/2025, depositata lo scorso 14 gennaio.