Rottamazione, l’adesione accetta l’avvenuta ricezione degli atti. Uno scudo da nuovi fermi e pignoramenti. I ripescaggi. Liti tributarie, monocratico fino a 10 mila euro. Esenzioni Imu da verificare. Riduzione Imu non dichiarata al Comune, sanabili gli anni 2022 e 2023 con 50 euro di sanzione. Canone unico, parola al Tar.
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Rottamazione, l’adesione accetta l’avvenuta ricezione degli atti
La presentazione della domanda di rottamazione, oltre agli effetti tipici di legge, comporta anche la piena conoscenza degli atti di cui si chiede la definizione agevolata. Ne consegue che, una volta trasmessa l’istanza, il contribuente non potrà più eccepire di non aver ricevuto gli atti in questione. È un aspetto di cui bisogna tener conto in vista dell’adesione alla rottamazione quinquies considerando che si tratta di un orientamento ormai consolidatosi in Cassazione, espresso tra l’altro nell’ordinanza 32030/2024. Ma procediamo con ordine. La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025), nell’introdurre la nuova edizione della rottamazione degli affidamenti, ha confermato l’impianto delle precedenti versioni con riguardo agli effetti legali che si ottengono con la trasmissione della domanda.
Uno scudo da nuovi fermi e pignoramenti
L’adesione alla rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026, secondo le modalità telematiche che saranno rese note da agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). consente ai contribuenti interessati immediati vantaggi, oltre alla possibilità di saldare gli importi dovuti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio.
I ripescaggi
Con la rottamazione quinquies, si possono estinguere: pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di precedenti dichiarazioni di definizione agevolata; anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, compresi in dichiarazioni rese dai contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione quater e dai riammessi che hanno presentato la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025.
Liti tributarie, monocratico fino a 10 mila euro
Contenzioso tributario, soglia più alta per il ricorso al giudice monocratico. Passa da 5.000 a 10.000 euro la soglia del valore delle liti di competenza. Novità anche per il concorso per il reclutamenteo dei giudici tributari, si dovrà dare precedenza tra le prove scritte a quella in diritto tributario, e per la riforma della geografia delle corti di giustizia arrivano tre nuove direzioni territoriali che avranno il ruolo di una sorta di regia per la gestione dell’attività delle corti. Infine le risorse per il potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria arriveranno anche dagli avanzi di gestione delle agenzia fiscali. Sono queste alcune delle principali novità in arrivo nella bozza del decreto legge Pnrr che sarà in esame in uno dei prossimi consigli dei ministri.
Esenzioni Imu da verificare
L e vigenti esenzioni IMU per il terzo settore sono compatibili con i principi unionali sugli aiuti di Stato a condizione che vengano rispettati i requisiti altresì puntualizzati dalla Commissione Europea e dalla Corte di Giustizia. In particolare, si richiede, oltre allo status soggettivo dell’ente promotore, che le attività solidaristico-religiose siano svolte in assenza di economicità, con eventuali ricavi inidonei a coprire i costi di gestione. Circa le iniziative didattiche, deve trattarsi di istituzione scolastica paritaria nonché idonea ad accogliere studenti con disabilità. Compete al Comune una attenta verifica circa l’integrazione delle predette condizioni, adeguatamente motivandone la carenza in sede accertativa al fine di consentire l’ulteriore controllo giurisdizionale. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione Sezione Tributaria, con la sentenza n. 33583 depositata il 22 dicembre 2025. Ai fini ICI (art. 7, co. 1, lett. i, d.lgs 504/1992, come novellato nel 2006), l’esenzione spettava agli immobili destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.
Riduzione Imu non dichiarata al Comune, sanabili gli anni 2022 e 2023 con 50 euro di sanzione
Per quanto concerne i tributi locali, pertanto, in mancanza di previsioni specifiche, il Mef ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Il quadro normativo, come detto, è mutato con il Dlgs 87/2024, con il quale è stata modificata la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13, Dlgs 472/1997, che non fa più riferimento alla dichiarazione periodica, ed è stato introdotto il comma 2-ter, a mente del quale «La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni». Come detto, il nuovo ravvedimento, che comporta la possibilità di sanare l’omissione dichiarativa solo con un ritardo non superiore a 90 giorni, si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, mentre le violazioni commesse in data antecedente seguono il precedente regime. Pertanto, il contribuente potrà presentare il ravvedimento con riferimento agli anni 2022 e 2023, mentre per l’anno 2024 la dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2025, e non è quindi ravvedibile. Il ravvedimento per gli anni 2022 e 2023 potrà essere effettuato facendo riferimento alla sanzione minima di 50 euro.
Canone unico, parola al Tar
l giudice amministrativo è competente a giudicare in caso di contestazione dei criteri indicati nel regolamento comunale riguardanti il canone unico patrimoniale. L’impugnazione concerne la correttezza dei criteri adottati dall’amministrazione pubblica e non investe gli avvisi di pagamento del canone, emessi in esecuzione delle disposizioni regolamentari, la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario. È quanto ha affermato il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, seconda sezione, con la sentenza 1007 del 19 novembre 2025.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=CVPu-jEMftU
