Stampa & Tributi del 16 Febbraio 2026

Estratto di ruolo, limiti all’impugnazione. Tributi e sanzioni con diverse prescrizioni. Tasse soggiorno, paga il gestore 

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Estratto di ruolo, limiti all’impugnazione

L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammessa

soltanto laddove il contribuente, contestualmente alla proposizione del ricorso, adduca idonea dimostrazione di rientrare in una delle fattispecie contemplate dalla norma di cui all’art. 12, comma 4 bis del dpr n.633/1972, provando un concreto pregiudizio tra quelli specificamente previsti.

È il canone riconfermato dalla sentenza n.5133/2025 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio.

Tributi e sanzioni con diverse prescrizioni

La prescrizione delle sanzioni segue il termine quinquennale previsto ai sensi dell’art. 20 dlgs n.472/1997 pur se tali accessori si annettono a un tributo su cui si applica il diverso termine prescrizionale decennale. Lo ha riconfermato la sentenza n. 3620/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Milano. La Cgt si è occupata anche della individuazione del termine di prescrizione applicabile ai tributi erariali. La Corte richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i crediti per imposte dirette e indirette non hanno natura periodica e sono pertanto soggetti al termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.,

Tasse soggiorno, paga il gestore

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili per il pagamento dell’imposta di soggiorno.Essendo responsabili d’imposta e non più agenti contabili, sono tenuti al versamento del tributo qualora il cliente non abbia pagato le somme dovute. Se l’imposta non viene versata, il Comune

può pretendere il pagamento e irrogare la sanzione. Si tratta di un rapporto trilaterale, gestore-clienteente locale, di natura esclusivamente tributaria. Pertanto, per le relative controversie è competente a giudicare il giudice tributario, non avendo alcuna giurisdizione sulla materia la Corte dei conti. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite, con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, a commento della quale è intervenuta l’Ifel, con la nota del 9 febbraio scorso (si veda ItaliaOggi dell’11/2/2026).

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=n1pXzU9jVm0