Stampa & Tributi del 15 gennaio 2026

Ricorso al Tar sull’accesso negato al fascicoloNon profit, esenzione Imu ai comodatari condizionataTosap, spetta all’ente impositore dimostrare la servitù di pubblico passaggio

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Ricorso al Tar sull’accesso negato al fascicolo

Spetta al giudice amministrativo decidere sull’impugnazione del diniego all’accesso agli atti del fascicolo tributario a prescindere che al giudice tributario sia devoluto il sindacato sui vizi del provvedimento finale derivanti, tra l’altro, anche dalla violazione delle norme sulla partecipazione del contribuente. L’accesso endoprocedimentale previsto dall’articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) riguarda esclusivamente gli atti del fascicolo utilizzati dall’amministrazione finanziaria ai fini dell’adozione dell’atto impositivo nei confronti del contribuente e non può essere esteso anche agli atti riguardanti soggetti terzi ancorché collegati alla fattispecie oggetto di contestazione. A queste conclusioni è giunto il Tar dell’Umbria con la sentenza 862 del 16 dicembre.

Non profit, esenzione Imu ai comodatari condizionata

P er gli immobili degli enti non commerciali utilizzati per attività di rilevanza sociale è prevista l’esenzione dall’Imu; nel caso in cui l’immobile sia concesso a un’altra associazione che abbia le stesse finalità assistenziali, e il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, e vi sia un collegamento funzionale tra l’ente concedente e il comodatario, rimane il diritto all’esenzione dell’imposta. Lo ha stabilito la sezione dodicesima della Cgt di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 5562/2025, depositata in segreteria il 22 settembre scorso

Tosap, spetta all’ente impositore dimostrare la servitù di pubblico passaggio

Ai fini dell’assoggettabilità alla Tosap, la «dicatio ad patriam» di un bene immobile di proprietà privata, da cui sorge una servitù di uso pubblico, non è integrata dalla semplice tolleranza di un comportamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con la sentenza 1044/3/2025, ha accolto l’appello contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado che aveva rigettato il ricorso della società occupante la strada, avendo ritenuto sussistente una servitù di pubblico passaggio e quindi soggetta alla Tosap, come previsto dall’articolo 38 del Dlgs 507/1993, nascente da dicatio ad patriam.

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