Imu, in coda per il saldo – Versamenti da 11 miliardi Immobili merce, la locazione mette in crisi l’esenzione Imu Impugnabilità limitata per estratti o cartelle
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Imu, in coda per il saldo – Versamenti da 11 miliardi
Nel gioco dei conteggi pesano diversi fattori, ad esempio se l’immobile è vuoto o affittato. In alcuni casi, infatti, l’aliquota comunale cambia a seconda dell’utilizzo dell’immobile e quella massima si spinge fino all’1,14 per cento. In generale, comunque, le variabili che incidono sul calcolo dell’imposta sono due: la rendita catastale e l’aliquota comunale. La rendita, nel caso di abitazioni, dovrà quindi essere rivalutata e moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione (rendita x 1,05 x 160). Su questo importo (che corrisponde al valore catastale) va applicata l’aliquota comunale. Ipotizzando un’aliquota dell’1,06% e una rendita di 800 euro, il risultato è 1.424,64; da sottolineare che, in questo esempio, il valore catastale andrà moltiplicato per 0,0106, che corrisponde all’aliquota. Questo importo andrà diviso per due (712,32 euro): metà all’anticipo e metà al saldo di dicembre.
Immobili merce, la locazione mette in crisi l’esenzione Imu
La normativa prevede dal 1° gennaio 2022 l’esenzione Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L’agevolazione è stata oggetto di diverse pronunce della Cassazione, che ha fornito un’interpretazione molto restrittiva, e di cui occorre tenere conto in sede di saldo 2025 in scadenza il 16 dicembre. Il primo problema affrontato dalla Corte riguarda gli immobili locati per una parte dell’anno. Con l’ordinanza n. 10394/2025 la Corte ha ritenuto che non può essere riconosciuta l’esenzione in caso di locazione (ancorché transitoria) degli immobili nel corso dell’anno di riferimento, non essendo consentito il frazionamento per mesi. Quindi anche in caso di locazione per un solo mese, occorre versare l’Imu per l’intero anno.
Impugnabilità limitata per estratti o cartelle
Sia l’estratto di ruolo che la cartella di pagamento non notificata possono essere impugnati solo nelle tassative casistiche indicate nell’art. 12 comma 4-bis del dpr n. 602/73, che delimitano l’interesse ad agire. Tra queste non rientra la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella. Il ricorso in questo caso si tramuterebbe in un’azione di accertamento negativo, vietata in ambito processuale tributario. Sono le conclusioni dell’ordinanza della sezione quinta della Cassazione civile tributaria n. 29002/2025 del 3 novembre scorso.
Tari, i debitori esecutati restano soggetti passivi
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il debitore esecutato rimane soggetto passivo della Tari, atteso che la custodia dell’immobile non priva lo stesso della titolarità su di esso, fino alla data di emissione del decreto di trasferimento. È il principio stabilito dalla sentenza n. 1290/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 19 novembre.
