Imu sull’immobile privo del certificato di abitabilità ma iscritto in catasto
La richiesta di riduzione dell’Ici o dell’Imu per la mancanza del certificato di abitabilità del fabbricato non trova fondamento in quanto tale certificazione non attesta alcuna agibilità, bensì l’idoneità igienico-sanitario tale da consentirne l’uso. L’imposta in tale caso è, pertanto, dovuta. È la precisazione fornita dalla sentenza 27017/2025 della Cassazione.
La Cassazione ricorda che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per fabbricato rilevante ai fini Ici/Imu deve intendersi, in base al Dlgs 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a), l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobile suscettibile di accatastamento in base al Regio decreto legge n. 652 del 1939, articoli 1, 4, 5 e 10. I giudici di legittimità ricordano che l’iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio urbano costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’Ici/Imu, ma non anche necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato, in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato.
Illegittimo il fermo sull’auto del trustee per i debiti del trust
Non può essere soggetto a fermo amministrativo il bene di proprietà del soggetto che amministra il trust (il cosiddetto trustee) per debiti fiscali propri del trust, affidato alla sua gestione. La Cgt di primo grado di Bologna con la sentenza n. 420/1/2025 (presidente e relatore Fregnani) ha affermato che l’agente della riscossione non può procedere al fermo amministrativo della vettura di proprietà della società che gestisce il trust per la tutela di un credito fiscale che l’ufficio vanta nei confronti del trust. Nello specifico, l’agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di garantire un credito fiscale che vantava nei confronti del trust, aveva provveduto alla notifica prima del preavviso di fermo e successivamente alla notifica del fermo di una automobile di cui l’amministratore dl trust era titolare. Solo nel corso del giudizio, l’agente della riscossione cancellava il fermo in seguito all’esibizione della copia del certificato di proprietà della vettura e della visura del Pra, da cui risultava che il trustee era unico proprietario del bene assoggettato a fermo amministrativo.
Bruxelles apre una procedura di infrazione contro l’Italia sul Codice appalti come modificato dal decreto correttivo
L a disciplina del codice appalti sulla finanza di progetto e quella sull’accesso alle offerte tecniche non sarebbero conformi al diritto comunitario. E’ quanto preconizza la Commissione europea nel documento dell’8/10/2025 con il quale è stata aperta una procedura di infrazione contro l’Italia per alcune norme del codice appalti, ipotizzando la violazione del diritto eurounitario.
Nella sostanza per la Commissione l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di concedere all’offerente che ne faccia richiesta l’accesso alle informazioni riservate, comprendenti segreti tecnici o commerciali, presentate da un altro offerente, soltanto se ciò è indispensabile per tutelare il diritto del primo a una tutela giurisdizionale effettiva, senza consentire a detta amministrazione aggiudicatrice di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e gli interessi e gli obiettivi relativi alla tutela dei citati segreti tecnici e commerciali, potrebbe porsi in violazione con le norme delle delle direttive.
Ma è la procedura di finanza di progetto nel suo complesso come prevista nel codice appalti che “non offre le garanzie di cui all’articolo 37 della direttiva 2014/23/Ue né impone l’obbligo di pubblicazione di un bando ai sensi degli articoli 31 e 33 né di indicare criteri di aggiudicazione conformi all’articolo 41 della stessa” e “manca dei necessari requisiti di trasparenza e delle essenziali garanzie procedurali“.
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