Per la tempestività dell’atto conta la ricevuta Pec – Tariffe Tari entro il 31 luglio
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Per la tempestività dell’atto conta la ricevuta Pec
Processo penale telematico: affinché sia tempestivo l’atto, ad esempio l’impugnazione cautelare, conta la ricevuta della Pec e non l’attestazione di cancelleria: il giudice deve verificare solo il timestamp del messaggio di posta elettronica certificata per accertare se i termini sono rispettati. E ciò perché la data di deposito dell’atto coincide con quella di ricezione da parte del sistema informatico: irrilevante l’attestazione di una data diversa da parte della cancelleria. Così la Cassazione penale, sez. III, sent. 987 del 12/1/2026. Accettazione fondamentale.
Tariffe Tari entro il 31 luglio
Accogliendo una richiesta dell’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni, il comma 677 del primo articolo della legge di bilancio per il 2026 è intervenuto sulla tempistica di approvazione da parte dei Comuni dei piani finanziari e delle tariffe della tassa rifiuti. Il nuovo termine di approvazione cade il 31 luglio di ogni anno. Da quando il piano economico finanziario è licenziato dagli enti territorialmente competenti adottando nella sua compilazione le regole dei metodi tariffari rifiuti (Mtr), elaborati dall’autorità di regolazione Arera, è la seconda volta che il legislatore deve intervenire sulle tempistiche di approvazione di Pef e tariffe. Sino all’introduzione del primo Mtr, in una logica meramente previsionale, la Tari seguiva le medesime regole di tutte le altre entrate comunali, dovendone definire l’ammontare entro la data di approvazione del bilancio di previsione (ordinariamente il 31 dicembre dell’anno precedente all’applicazione).
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=0hP7uw8c6ac
Il podcast
