Comuni, spauracchio Amco. Definizione agevolata, luci e ombre nei primi tre mesi dall’entrata in vigore. Cumulo giuridico anche nel passaggio da Ici a Imu. Nuovi chiarimenti sul bonus sociale rifiuti, la gestione delle agevolazioni comunali. Locazioni, Tari dovuta da un solo soggetto.
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Comuni, spauracchio Amco
S ono oltre 1.100 i comuni italiani per i quali potrebbe scattare l’obbligo di rivolgersi ad AMCO per recuperare coattivamente le proprie entrate. In essi si concentrano quasi i due terzi dei crediti insoluti del comparto, per un totale di 21 miliardi sui 33,7 totali. È quanto emerge da una elaborazione del Centro studi enti locali su dati BDAP relativi ai rendiconti 2022-2024: un esercizio che offre una prima, interessante analisi sul possibile impatto della riforma della riscossione locale prevista dall’ultima manovra di bilancio. Tutto nasce con l’art. 1, comma 662, della L. 199/2025, che ha introdotto la possibilità, per gli enti locali, di decidere se affidare o meno il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie alla “Asset management company S.p.A”, una società di proprietà del MEF che dovrebbe costituire il nuovo soggetto di riferimento nazionale nel settore.
Definizione agevolata, luci e ombre nei primi tre mesi dall’entrata in vigore
A ben vedere le criticità derivanti dall’applicazione della definizione agevolata, per i Comuni, sono ben evidenti già dall’esame della norma far precedere l’adozione della misura da un’attenta analisi di sostenibilità finanziaria e simulazione del gettito. Non tutti gli enti infatti possono trarre vantaggio dal riconoscimento di tale beneficio: si pensi ai comuni virtuosi, con percentuali di incassi piuttosto consistenti che vedrebbero decurtata un’importante quota delle proprie entrate derivanti da sanzioni ed interessi a fronte di comportamenti dei contribuenti futuri ed incerti. Basti pensare che dalla relazione sul rendiconto generale dello Stato della Corte dei Conti, relativa alle rottamazioni statali, risultano percentuali di incasso che vanno da un 53% della prima ad un 29% per la rottamazione ter.
Cumulo giuridico anche nel passaggio da Ici a Imu
Il cumulo giuridico delle sanzioni opera anche nel passaggio dall’Ici all’Imu, trattandosi di tributi sostanzialmente omogenei, che realizzano quindi la fattispecie delle violazioni della stessa indole. Questo chiarimento importante giunge dall’ordinanza n. 9268, depositata ieri dalla Cassazione.
Nuovi chiarimenti sul bonus sociale rifiuti, la gestione delle agevolazioni comunali
Il comunicato Arera pubblicato il 30 marzo nella sezione dedicata agli operatori fornisce precisazioni rilevanti rispetto alle indicazioni già diffuse il 18 marzo in materia di applicazione del bonus sociale rifiuti e aiuta a riportare un po’ di sereno in un periodo contraddistinto dalle agitazioni che sempre accompagnano questo tipo di novità Un chiarimento di particolare importanza riguarda il rapporto tra il bonus sociale nazionale e le agevolazioni di natura sociale deliberate dai Comuni in base all’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013. Arera chiarisce che il bonus sociale nazionale deve essere applicato prioritariamente, e quindi sulla Tari dovuta prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni locali. La precisazione supera un dubbio interpretativo originato dal precedente comunicato, che aveva indotto a ritenere possibile una quantificazione del bonus nazionale su una base già ridotta da interventi comunali, con il rischio di una compressione dell’importo dell’agevolazione nazionale ed una diversa quantificazione del bonus, a parità di Tari dovuta, nel caso di diverse agevolazioni comunali.
Locazioni, Tari dovuta da un solo soggetto
In presenza di immobile locato, se la Tari è stata già pagata dal proprietario, la stessa non deve essere versata anche dall’inquilino, il quale sarà comunque passibile di sanzione per l’omessa dichiarazione. La statuizione è contenuta nell’ordinanza n. 9133, depositata ieri dalla Cassazione. Per inquadrare la questione, vale la pena ricordare che nella disciplina della Tari l’obbligo tributario è in capo a colui che occupa o detiene l’unità immobiliare. Questa previsione comporta che, laddove sia accertata una condizione di occupazione, la tassa non fa più capo al detentore (ad es., il proprietario) ma al soggetto che utilizza materialmente il bene, stante la condizione di maggiore vicinanza rispetto alla potenzialità di produzione di rifiuti.
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Il video
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Il podcast
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