Il paradosso del bonus sulla Tari che gonfia la bolletta degli altri utenti. Applicazione retroattiva con doppio invio. Imu, agevolazione per chi presenta al Comune la pratica di ristrutturazione per inagibilità. Contributi consortili, serve prova del beneficio.
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Il paradosso del bonus sulla Tari che gonfia la bolletta degli altri utenti.
Per il primo anno di applicazione probabilmente non sarà operativo il sistema di interscambio che consentirà a regime di riconoscere in automatico il bonus. Di conseguenza si immagina che, in attuazione dell’articolo 3 del Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, il bonus sarà anticipato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura pari al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, e non, quindi con riferimento alla tariffa effettivamente applicata nei singoli Comuni. L’istituzione della nuova componente perequativa è prevista dal Dpcm citato, ma desta non poche perplessità perché nei fatti si attua una sorta di solidarietà forzata a livello nazionale e non comunale. L’effetto è che ci saranno numerosi Comuni in cui le entrate da componente perequativa saranno superiori al costo del bonus per quello stesso Comune. Le prime simulazioni in alcuni enti danno un rapporto di uno a sei, ovvero a fronte di 100 di bonus riconosciuti si chiedono 600 di componenti perequative. E il costo è più salato nei Comuni dove si applica la tariffa corrispettiva, in quanto occorre anche aggiungerci l’Iva.
Applicazione retroattiva con doppio invio.
Tratta di operazione sicuramente antieconomica che aggrava le casse comunali, posto che il costo di stampa, spedizione e gestione amministrativa di un documento, non è inferiore a 2 euro, costo peraltro posto interamente a carico del Comune, visto che nessun “aggio” viene riconosciuto al Comune, a differenza della Tefa (il tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali). Peraltro, si pone anche il problema dell’importo minimo di versamento, dal momento che l’articolo 1, comma 168 della legge 296/2006, prevede un importo minimo di 12 euro, salvo diversa regolamentazione. Le componenti perequative concorrono alla determinazione unitaria dell’importo dovuto, ed è per tale motivo che per la tariffa corrispettiva è stata giustificata l’applicazione dell’Iva (agenzia delle Entrare, risposta n. 245/2024).
Applicazione retroattiva con doppio invio. Imu, agevolazione per chi presenta al Comune la pratica di ristrutturazione per inagibilità.
Il contribuente che presenta la documentazione in Comune per la ristrutturazione di un immobile inagibile beneficia dell’agevolazione Imu; la Cassazione con l’ordinanza n. 6532/2025, ha accolto le motivazioni di una società nei confronti del Comune accertatore
Contributi consortili, serve prova del beneficio.
La mera ricomprensione nel perimetro di contribuenza senza la prova dell’acquisizione di un effettivo e specifico vantaggio al fondo, che sia migliorativo dello stesso, non vale a sostenere l’avviso di pagamento emesso dal consorzio di bonifica in richiesta del contributo. È il principio stabilito dalla sentenza n. 235/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 25 febbraio scorso
Il video
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Il podcast
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