Fuoco di paglia sull’Ici «della Chiesa» – Recupero ridotto ai minimi termini. Imu, coinvolti tutti i proprietari se la lite riguarda profili comuni. Imu, sulla casa occupata esenzione retroattiva. Interessi e sanzioni, termine a sé dai tributi. La nullità è sanabile proponendo ricorso.
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Fuoco di paglia sull’Ici «della Chiesa» – Recupero ridotto ai minimi termini.
Procede con estrema lentezza la procedura per il recupero degli aiuti di Stato relativi acill’esenzione Ici per gli anni 2006-2011 imposta dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, sebbene sia prescritto che la legislazione nazionale debba consentire un recupero «immediato ed effettivo». Le coordinate di massima sono scritte nell’articolo 16-bis del Dl 131/2024, il quale prevede che con Dpcm siano fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento, la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Il Dpcm doveva essere emanato entro il 13 gennaio 2025, ma è stato appena varato (Nt+ Enti locali & Edilizia del 7 ottobre). Sono quindi superati i 60 giorni minimi previsti per ogni nuovo adempimento dallo Statuto dei diritti del Contribuente, considerato che la dichiarazione va presentata entro il 30 novembre con pagamento nei successivi 30 giorni. Per completare il quadro normativo, dovranno essere approvati il modello della dichiarazione da presentare e le istruzioni. Peraltro, queste dovranno prevedere ulteriori informazioni di dettaglio, necessarie per un corretto adempimento. Alle somme da restituire sono da aggiungere, a partire dalla data in cui si sarebbe dovuta pagare in via ordinaria l’Ici, gli interessi calcolati in base a un tasso di riferimento + 100 punti di base pubblicato sul sito della Dg Concorrenza della Commissione, secondo il regime dell’interesse composto.
Imu, coinvolti tutti i proprietari se la lite riguarda profili comuni.
In linea generale, nel sistema dell’Imu la controversia tra il titolare di una quota di un bene immobile in proprietà indivisa e il Comune non dà luogo a un litisconsorzio necessario originario con gli altri comproprietari (in base all’articolo 14, comma 1, del Dlgs 546/1992). Questo accade perché, in presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria (articolo 1, comma 743, legge 160/2019). In relazione a un determinato anno solare la medesima imposta è dovuta da ciascun comproprietario «proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso» (successivo comma 761), pertanto ogni comproprietario del bene immobile ha un rapporto diretto ed esclusivo con il Comune impositore.
Imu, sulla casa occupata esenzione retroattiva.
I proprietari di immobili occupati abusivamente hanno diritto al rimborso dell’Imu versata, a condizione che abbiano presentato regolare denuncia alle autorità competenti per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici (artt. 614, comma 2, e 633 del codice penale), oppure abbiano avviato un’azione giudiziaria penale contestando l’occupazione. Lo ha stabilito la sezione quinta della Cassazione civile tributaria nella sentenza n. 18940/2025 depositata in cancelleria il 10 luglio scorso.
Interessi e sanzioni, termine a sé dai tributi.
Gli interessi e le sanzioni annessi al tributo preteso con atto esattoriale che pur abbia prescrizione decennale, si prescrivono nel termine di cinque anni dalla notifica della cartella, salvo che siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, caso in cui sottostanno al termine decennale. È quanto stabilito con la sentenza n. 1203/2025 emessa dalla sezione seconda della Cgt di I grado di Milano, depositata lo scorso 13 marzo.
La nullità è sanabile proponendo ricorso.
La notifica di un avviso di accertamento erratamente indirizzata al difensore invece che al contribuente non ne determina l’inesistenza, ma solo la nullità; la quale può essere sanata dalla regolare costituzione in giudizio del contribuente, purché l’atto abbia raggiunto il proprio scopo. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 1828/2025 emessa dalla sezione quattordici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in segreteria il 29 luglio 2025.
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