Al via la riforma del metodo tariffario rifiuti. Stop alla cartella, l’ufficio competente è quello del domicilio fiscale.
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Al via la riforma del metodo tariffario rifiuti
Con l’approvazione della deliberazione Arera n. 180/r/rif del 15/04/2025 ha preso il via il procedimento che porterà, entro il prossimo 31 luglio, alla definizione del metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026/2029. l’Arera è orientata a prevedere, nel nuovo periodo regolatorio, la possibilità di derogare parzialmente all’impiego dei costi effettivi sostenuti nell’anno a-2 in caso di significativa e documentata variazione dei costi sopra citati, laddove questa situazione possa pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario dell’operatore. Ciò avverrebbe con l’inserimento di una nuova componente previsionale, previa presentazione di una relazione, validata dall’Etc, relazione nella quale il gestore in particolare deve indicare le iniziative per ridurre il conferimento agli impianti di trattamento nell’arco dell’affidamento. A tutela degli utenti finali, nell’anno a+2 si procede alla verifica dei costi effettivamente sostenuti nell’anno a rispetto a quelli previsti, con recupero in favore degli utenti ove i primi siano inferiori ai secondi. Saranno previste delle penalizzazioni in caso di mancata realizzazione delle iniziative per ridurre i rifiuti oggetto di conferimento presso gli impianti di smaltimento.
Stop alla cartella, l’ufficio competente è quello del domicilio fiscale
Anche all’agenzia delle Entrate e della Riscossione si applica il criterio della competenza territoriale sulla base del domicilio fiscale del contribuente. Pertanto è illegittimo – per carenza di competenza territoriale – il provvedimento emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente. Infatti, nell’attività di riscossione attribuita all’agenzia delle Entrate è previsto, da un lato, che ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente (articolo 31, comma 2, Dpr 600/1973) e, dall’altro, che l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce (l’articolo 24, Dpr n. 602/ 1973). Questo è il principio reso dalla Cgt di primo grado di Piacenza con sentenza n. 37/2/2025 (presidente e relatore Morlini).
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Il video
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Il podcast
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