Stampa & Tributi del 13 Luglio 2026

Chioschi e dehors su suolo pubblico, non valgono Scia e silenzio assenso. Esenzione Imu, basta l’annotazione di ruralità. Sospensione, l’inerzia non cancella il ruolo.

#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

**

Chioschi e dehorssu suolo pubblico, non valgono Scia e silenzio assenso

Necessario il rilascio di un provvedimento espresso da parte del Suap, previa acquisizione dei pareri endoprocedimentali dei vari uffici coinvolti e nel rispetto del regolamento comunale di Pippo Sciscioli Attività di somministrazione di alimenti e bevande e di gastronomia che occupano aree pubbliche, come si autorizzano? Sono sufficienti la segnalazione certificata di inizio attività o il silenzio assenso della Pa sull’istanza dell’impresa o ancora il rinnovo tacito della precedente concessione? Tematiche sempre delicate e insidiose che sovente sono fonte di contenziosi con i Comuni e i Suap coinvolti nei procedimenti amministrativi. Due recenti sentenze della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato n. 2874 e Tar Lazio n. 10015) dicono di no, rendendosi necessario il rilascio di un provvedimento espresso da parte del Suap, previa acquisizione dei pareri endoprocedimentali dei vari uffici coinvolti (generalmente Soprintendenza nei casi previsti, Comando di Polizia Locale, Ufficio Patrimonio e Ufficio Urbanistica) e nel rispetto del regolamento comunale.

Esenzione Imu, basta l’annotazione di ruralità

I n tema di Imu, l’agevolazione/esenzione per i fabbricati rurali spetta ai fabbricati che in catasto dispongono della specifica annotazione della sussistenza del requisito di ruralità a prescindere dalla categoria catastale (anche se diversa da A/6 o D/10); è quindi sufficiente l’annotazione di ruralità, senza necessità di classamento nelle categorie A/6 o D/10. Sono le conclusioni della sezione settima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che si leggono nella sentenza n. 3437/2026 depositata in segreteria il 28 maggio scorso.

Sospensione, l’inerzia non cancella il ruolo.

L a mancata risposta dell’Agente della riscossione all’istanza di sospensione prevista dall’articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 non determina automaticamente l’annullamento del ruolo. L’effetto caducatorio opera esclusivamente quando la domanda sia fondata su cause effettivamente idonee a estinguere o rendere inesigibile la pretesa tributaria e il contribuente abbia adeguatamente dimostrato tali circostanze. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) nella sentenza n. 514/2026.

**

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=zGmvkkbHgo8