Rottamazione 5, un chatbot aiuta a districarsiStop alla cartella se l’ente non fa la copiaEsenzione Imu estesa per le attività sanitarie e didattiche
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Rottamazione 5, un chatbot aiuta a districarsi
A rriva l’intelligenza artificiale in grado di dare risposte mirate sulla Rottamazione Quinquies e pensata per analizzare in tempo reale se e come rientrare nel nuovo provvedimento introdotto dal governo con la Legge di Bilancio 2026. L’iniziativa è stata sviluppata da un team di esperti dell’Osservatorio Nazionale Fisco e Imprese per migliorare l’assistenza a cittadini e imprese alle prese con cartelle esattoriali e pignoramenti, nel rispetto delle normative
Stop alla cartella se l’ente non fa la copia
S top cartella senza copia. È vero, quando l’ente impositore notifica la cartella al contribuente per raccomandata al domicilio del destinatario si presume che l’interessato ne sia a conoscenza, grazie a ciò che risulta dall’avviso di ricevimento. Ma, in base al principio della vicinanza della prova, c’è una condizione affinché operi la presunzione di cui all’articolo 1335 Cc secondo cui è il contribuente che contesta la notifica a dover provare che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso da quello che si assume spedito: l’ente impositore, infatti, deve almeno depositare una copia del documento che assume notificato e identificarlo con precisione. Così la Corte di cassazione civile, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 398 dell’08/01/2026.
Esenzione Imu estesa per le attività sanitarie e didattiche
La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) amplia l’esenzione prevista nell’Imu per gli enti non commerciali che svolgono attività sanitarie/assistenziali o didattiche. I commi 853-856 dell’articolo 1 della legge 199/2025 introducono due norme interpretative relative all’esenzione riportata dalla lettera g) del comma 759 della legge 160/2019, spettante agli immobili posseduti e condotti dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir nei quali sono svolte le attività agevolate indicate dalla legge con modalità non commerciali. La prima norma riguarda le attività sanitarie e assistenziali, per le quali specifica che: quelle accreditate o contrattualizzate/convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, complementari o integrative rispetto al servizio pubblico, si ritengono svolte con modalità non commerciali qualora siano gratuite, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale; qualora non sono accreditate o contrattualizzate/convenzionate, le stesse sono svolte con modalità non commerciali se gratuite o con corrispettivi simbolici, comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto conto dell’assenza di relazione con il costo del servizio.
