Stampa & Tributi del 13 Aprile 2026

Imu, cumulo giuridico per gli omessi versamenti (ma non dopo la riforma). Abitazione principale, la locazione parziale non cancella l’esonero Imu. Alloggi sociali esenti ma non in automatico. Intimazione ancorata agli atti precedenti. Indicazioni ad hoc per la relata di notifica. La notifica diretta segue regole proprie. Cartelle via Pec valide senza firma digitale. Tassa di soggiorno, il gettito 2025 oltre 1,1 miliardi: +12,8%.

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Imu, cumulo giuridico per gli omessi versamenti (ma non dopo la riforma).

In caso di contestazione di omesso pagamento dell’Imu per più anni d’imposta, occorre applicare l’istituto del cumulo giuridico. Di conseguenza, è irrogabile la sanzione più elevata, aumentata dalla metà al triplo. Queste le conclusioni corrette della sentenza n. 63/1/2026 della Cgt di Vicenza (giudice monocratico Pipeschi).

Abitazione principale, la locazione parziale non cancella l’esonero Imu.

La Cassazione interviene per la prima volta sul trattamento Imu da riservare all’abitazione principale parzialmente locata, affermando che mantiene il diritto all’esonero. Con l’ordinanza n. 8236/2026, la Corte afferma che la disposizione che prevede l’esonero per «l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente – va interpretata nel senso che la locazione parziale dell’abitazione non impedisce la fruizione dell’esenzione, qualora il possessore mantenga la propria residenza e dimora abituale nell’immobile». Si tratta di una conclusione condivisibile, che conferma quanto indicato dal Mef, con la circolare n. 3/2012.

Alloggi sociali esenti ma non in automatico.

Le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) non godono di un’esenzione automatica dalle imposte municipali per il solo fatto di perseguire scopi istituzionali. La natura pubblica dell’ente e la destinazione sociale degli immobili non sono sufficienti a escludere il presupposto impositivo Tasi/Ici qualora gli alloggi risultino non abusivamente occupati o qualora non venga fornita prova rigorosa della loro destinazione ad abitazione principale dei locatari. Sono i principi resi dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 592/2026, depositata lo scorso 2 febbraio.

Intimazione ancorata agli atti precedenti.

È nulla l’intimazione di pagamento fondata su un avviso di accertamento esecutivo e su una presupposta cartella di pagamento dei quali nessun ufficio dell’Agenzia delle entrate costituito in giudizio abbia fornito regolare prova di notifica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza n. 4622/2025 della Cgt di I grado di Milano.

Indicazioni ad hoc per la relata di notifica.

La semplice indicazione del numero di raccomandata o l’asserzione dell’avvenuta consegna da parte del messo notificatore, senza individuazione delle generalità o della qualifica del ricevente, non costituiscono prova idonea della notifica della cartella di pagamento se l’amministrazione non produce in giudizio la relata o l’avviso di ricevimento completo di quei dati. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Roma nella sentenza n. 17691/2025.

La notifica diretta segue regole proprie.

Quando l’ente locale, così come il concessionario della riscossione, si avvalgono delle modalità di notifica diretta del plico, consegnato al portiere dello stabile, non è necessario l’invio della seconda raccomandata cosiddetta “informativa” prevista dall’art. 139 c.p.c.. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) nella sentenza n. 308/2026, depositata lo scorso 13 marzo.

Cartelle via Pec valide senza firma digitale.

L a notifica a mezzo Pec della cartella di pagamento non prevede necessariamente la sua sottoscrizione quale requisito ad substantiam dll’atto, in quanto sarà sufficiente la sua riferibilità all’ufficio finanziario mittente per garantirne, in assenza di specifiche contestazioni di parte, la piena validità. Lo ha stabilito, in sintesi, la sezione quinta della Cassazione nella ordinanza n. 6225/2026 del 17 marzo scorso.

Tassa di soggiorno, il gettito 2025 oltre 1,1 miliardi: +12,8%

Corsa al raddoppio per la tassa di soggiorno. In soli 5 anni il gettito è passato dai 628 milioni di euro del 2022 agli oltre 1,2 miliardi previsti per quest’anno. Un trend scandito dal crescente numero dei comuni che hanno adottato la “tassa di scopo” e parallelamente da quelli che hanno aumentato le tariffe. A fine anno l’imposta sarà in vigore in 1.411 comuni, di cui 24 sono new entry. Saranno 53 le amministrazioni che hanno ritoccato all’insù i valori o hanno allungato il periodo di applicazione a partire dallo scorso 1° gennaio. È quanto rivela l’edizione 2026 dell’Osservatorio nazionale di Jfc sulla tassa di soggiorno che Il Sole 24 Ore pubblica in esclusiva.

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