Stampa & Tributi del 12 maggio 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Fino a 6,5 miliardi nelle rottamazioni con il nuovo Fisco locale. Federalismo fiscale solo a metà con la quota dell’Irpef alle Regioni. Imu, l’avviso di accertamento a soggetti diversi da chi è tenuto a pagare l’imposta va impugnato entro i termini. Tari, prove ad hoc. Atti presupposti, omessa notifica genera nullità. Notifica eseguita con avviso di ricevimento. Pec non ufficiale, inesistenza vincolata.

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Fino a 6,5 miliardi nelle rottamazioni con il nuovo Fisco locale

Rottamare tutto per incassare qualcosa. La parola d’ordine che si affaccia spesso sull’orizzonte del Fisco nazionale potrà presto accendere dibattiti su misura anche nei singoli Comuni e negli altri enti territoriali. A cui la possibilità di introdurre in via autonoma le «definizioni agevolate» dei propri crediti fiscali è concessa dal decreto legislativo di riforma dei tributi locali (la relazione illustrativa), che dopo lunga gestazione ha ottenuto ieri il primo via libera in consiglio dei ministri. Le prossime tappe, che passano dal confronto in Conferenza unificata e dall’esame nelle commissioni parlamentari, non si annunciano semplici; gli amministratori locali storcono il naso, e nel caso dei Comuni manifestano una contrarietà netta, di fronte all’impianto delle compartecipazioni all’Irpef, mentre le imprese hanno visto cadere in extremis il rischio di dover pagare un forfait del 40% sulla quota fissa della Tari sui loro magazzini e le altre aree “esenti”. Cadute, rispetto alle prime bozze, anche l’estensione dell’imposta di soggiorno e la tassa sui diritti d’imbarco per Province e Città. Tutte questioni che torneranno nel corso dell’esame nelle prossime settimane.

Federalismo fiscale solo a metà con la quota dell’Irpef alle Regioni

Nel suo cuore finanziario, il federalismo fiscale dovrebbe trasfomare i trasferimenti agli enti territoriali in compartecipazioni a tributi erariali, per dare reale autonomia di bilancio a tutti. Fedele al principio, l’articolo 30 del nuovo Dlgs assegna alle Regioni dal 1° gennaio 2027 una quota dell’Irpef pari alla somma degli attuali trasferimenti statali, da sopprimere come previsto dal Dlgs 68/2011. La relazione illustrativa, però, spiega che a sparire sarà solo il fondo nazionale trasporti, poco meno di 5,3 miliardi, accompagnato da tre microvoci che in tutto assorbono 600 milioni. Totale, 5,9 miliardi: il 57% dei 10,3 miliardi di trasferimenti «fiscalizzabili» secondo i calcoli ufficiali della Commissione tecnica sui fabbisogni standard

Imu, l’avviso di accertamento a soggetti diversi da chi è tenuto a pagare l’imposta va impugnato entro i termini

L’ avviso di accertamento emesso nei confronti di un destinatario diverso da quello che era tenuto a pagare l’imposta, ovvero quando la contestazione non riguardi il soggetto attivo dell’imposizione ma il soggetto passivo della stessa, che quindi non può determinare alcun difetto di attribuzione o carenza di potere, patologie che attengono a chi emette il provvedimento, non a chi lo riceve, deve essere impugnato entro il termine decadenziale; in difetto non è possibile invocare la nullità dell’atto amministrativo che permette di impugnarlo anche una volta decorso il termine di 60 giorni dalla sua conoscenza. È la motivazione con la quale La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona Sezione 2, sentenza n. 96/2025 ha rigettato il ricorso avverso un atto di accertamento Imu emesso da un Comune nei confronti di un destinatario diverso (l’ex locatario dell’immobile) dal reale soggetto passivo di imposta (il proprietario dell’immobile, che ne aveva ripreso il possesso mediante la risoluzione del contratto di leasing).

Tari, prove ad hoc

Un’impresa può fruire dell’esenzione per le superci produttive di riuti speciali solo se dimostra di averne diritto e presenta al Comune la dichiarazione Tari. L’onere della prova è a carico del contribuente che intende ottenere l’agevolazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 8846 del 3 aprile 2025. La Suprema Corte ha ribadito la sussistenza di “una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell’area”. L’esenzione dal tributo può essere riconosciuta solo per quella parte di supercie ove i riuti speciali si formino “in via continuativa e prevalente”, e a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) “ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. Le prove gravano sul contribuente che intende ottenere l’esenzione, poiché le deroghe alla tassazione non operano in automatico, “dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione”.

Atti presupposti, omessa notifica genera nullità

Il vizio procedurale di omessa notica di un atto presupposto congura una conseguente nullità, che andrà dichiarata, dell’atto consequenziale, con estinzione stessa della pretesa laddove i termini di decadenza siano già decorsi. Sono in sintesi i canoni oggetto della sentenza n. 1248/2025 emessa dalla CGT di II grado del Lazio e depositata il 25 febbraio scorso.

Notifica eseguita con avviso di ricevimento

L’ ufficio resistente che intenda provare la regolare notica di atti presupposti a quello impugnato deve necessariamente depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata postale con la quale il plico è stato spedito, essendo questo l’unico documento dotato di valore probatorio in tal senso. E’ il canone ribadito nella sentenza n. 500/2025 emessa dalla CGT di I grado di Latina (Giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 15 aprile.

Pec non ufficiale, inesistenza vincolata

Solo con la prova fornita dal contribuente, con cui si dimostri il pregiudizio subito dal diritto di difesa, può essere dichiarata la nullità della notica di un atto esattoriale trasmesso da un indirizzo pec non ucialmente riconducibile al concessionario della riscossione. E’ questa la specica fornita con la sentenza n. 5242/2025 emessa dalla CGT di I grado di Roma (Presidente relatore Costantino Ferrara) e depositata il 16 aprile.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=5gfhAfSpGgI

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu