Stampa & Tributi del 11 Febbraio 2026

P.a., in cantiere un Codice unico. Dl proroghe, commissioni al voto. In aula dal 18/2. Stop al ricorso se il contribuente paga in parte l’accertamento per fermare misure cautelari.Tassa di soggiorno, i gestori sono responsabili d’imposta.Imposta di soggiorno, svolta della Cassazione: addio alla qualifica di agenti contabili.

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P.a., in cantiere un Codice unico

La Pubblica Amministrazione italiana deve cambiare ritmo. Ed è in questa direzione che prende corpo la proposta di avviare la realizzazione di un Codice dell’azione amministrativa, un testo unico capace di riportare ordine nella giungla di leggi, regolamenti e procedimenti che oggi rallentano la vita di cittadini, imprese e amministrazioni. È questo uno degli spunti emersi durante il discorso di Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato, tenutosi il 10 febbraio in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso Palazzo Spada.“Una decisa semplificazione vi sarebbe con la redazione di un codice dell’azione amministrativa, nel quale confluiscano le discipline di settore” sostiene Maruotti.

Dl proroghe, commissioni al voto. In aula dal 18/2

Il decreto Milleproroghe entra nel vivo dei lavori alla Camera. Oggi inizieranno nelle commissioni affari costituzionali e bilancio le votazioni sui 375 emendamenti segnalati dalle forze politiche. Ma è molto probabile che i nodi principali del decreto, a cominciare dalle proposte di modifica in materia fiscale, verranno esaminati da lunedì, in considerazione dell’extratime concesso ieri dalla Conferenza dei capigruppo per l’approdo del testo in aula, slittato da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio. La discussione generale a Montecitorio si aprirà alle ore 11 e alle 13 sarà apposta la questione di fiducia.

Stop al ricorso se il contribuente paga in parte l’accertamento per fermare misure cautelari

Il pagamento dell’accertamento in misura ridotta, anche se effettuato per fini cautelari allo scopo di evitare procedure esecutive, rende inammissibile il ricorso tributario. A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia (sentenza 253/2025), che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente che aveva proceduto al pagamento ridotto per fini cautelari, senza alcuna volontà di prestare acquiescenza all’atto impugnato, e anzi preannunciando di volerlo contestare. Secondo la Corte, il pagamento in misura ridotta dell’avviso di accertamento è un modo di definizione del rapporto tributario. È, cioè, uno strumento deflattivo, che comporta un risparmio economico per il contribuente e il vantaggio per l’Ufficio di evitare l’insorgenza di una lite tributaria. Pertanto, a parere della Corte, l’unico significato del pagamento ridotto è quello dell’acquiescenza al contenuto dell’atto, senza la possibilità di metterlo più in discussione.

Tassa di soggiorno, i gestori sono responsabili d’imposta

I gestori delle strutture ricettive sono esonerati, anche retroattivamente, dall’obbligo di presentare il conto giudiziale ai comuni per l’imposta di soggiorno. Ma gli enti sono titolati a chiedere il versamento del tributo anche quando lo stesso non sia stato materialmente riscosso dal cliente. Sono le conseguenze dell’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente sancito che gli albergatori (e le figure affini) non sono più da considerarsi agenti contabili. Ad analizzare i contenuti di questa pronuncia è intervenuta L’IFEL con una nota di commento che si sofferma sul suo impatto applicativo. Tutto nasce dall’art. 180 del dl 34/2020, che qualifica espressamente il gestore della struttura ricettiva quale responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.

Imposta di soggiorno, svolta della Cassazione: addio alla qualifica di agenti contabili

Le Sezioni unite, con l’ordinanza n. 1527/2026 hanno chiarito che, a seguito della riforma del 2020 (Dl 34/2020, Cd “decreto crescita”), che ha qualificato il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, il medesimo non è più agente contabile. Di conseguenza, quando un gestore non versa (o versa solo in parte) l’imposta incassata, la controversia non appartiene alla Corte dei conti, ma rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario.