Le modifiche all’Imu del decreto attuativo della delega fiscale. Imu, niente differimento del pagamento sull’amministrazione straordinaria anche se liquidatoria. Imu sulle aree edificabili, rileva (da subito) la qualificazione negli strumenti urbanistici.
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Le modifiche all’Imu del decreto attuativo della delega fiscale.
Con l’articolo 26 dello schema di decreto è stato previsto di operare infatti solo qualche modesto aggiustamento alla disciplina del tributo. In primo luogo, è stata semplificata la procedura per operare modifiche al decreto che, in base al comma 756 dell’articolo 1 della legge 160/2019, ha stabilito le fattispecie di diversificazione delle aliquote Imu consentite a i Comuni. La norma prevede attualmente che la modifica o l’integrazione delle fattispecie oggi stabilite dal Dm 7/7//2023, come integrato dal Dm 6/9/2024, può avvenire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto ha stabilito che la modifica potrà avvenire con decreto del Ministero e quindi anche con provvedimento dirigenziale. Più significativa è la modifica all’obbligo dichiarativo. In primo luogo, è stato stabilito che per poter usufruire dell’esenzione prevista dal comma 759, lettera g-bis, della legge 160/2019 nell’ipotesi di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, non è più necessario presentare una specifica comunicazione, da presentare con modalità telematiche, ma sarà necessario utilizzare la dichiarazione del tributo. È stato previsto un unico modello dichiarativo ministeriale, in luogo dei due oggi esistenti.
Imu, niente differimento del pagamento sull’amministrazione straordinaria anche se liquidatoria.
La società sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria, anche se finalizzata esclusivamente alla liquidazione degli assetti patrimoniali, non può beneficiare della norma agevolativa che consente di differire il versamento dell’Imu dovuta sugli immobili, al momento in cui si perfeziona la cessione degli stessi con l’esclusione di sanzioni e interessi. Secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14026/2025, la disciplina dell’articolo 10 del Dlgs 504/1992, derogando al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e poiché tale norma fa espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, non è possibile farne applicazione analogica ovvero “estensiva” all’amministrazione straordinaria anche allorquando abbia finalità liquidatoria.
Imu sulle aree edificabili, rileva (da subito) la qualificazione negli strumenti urbanistici
In vista della scadenza dell’acconto Imu 2025, ritorna al centro dell’attenzione dei contribuenti la disciplina delle aree edificabili. Su tale tema, le questioni critiche sono essenzialmente due: 1) la nozione di area edificabile; 2) il valore imponibile. Sull’aspetto della nozione, va segnalato in primo luogo che, allo scopo, non rilevano le effettive possibilità di edificazione del suolo essendo sufficiente che lo stesso sia così qualificato dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune. Questo significa, in concreto, che è considerata edificabile anche l’area sulla quale, non sussistendo ancora strumenti attuativi – come ad esempio il rilascio del permesso di costruzione – non è ancora possibile realizzare nulla. Si aggiunga a ciò che, secondo un orientamento di Cassazione (21351/2021), è tale anche il suolo qualificato come verde pubblico attrezzato, in quanto comunque inserito all’interno di un “lotto” edificabile.
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