Stampa & Tributi del 10 Febbraio 2026

Fisco, controlli formali con l’IA. Telefisco 2026, le risposte del ministero dell’Economia e delle Finanze. Atto nullo in parte, l’ente calcola lo sgravio.

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Fisco, controlli formali con l’IA

L’ Agenzia delle entrate utilizzerà l’intelligenza artificiale come un segugio per individuare i contribuenti le cui dichiarazioni dei redditi vanno sottoposte a controllo formale. Al fine di ottimizzare questa tipologia di controlli, ovver quelle in cui l’Agenzia richiede ai contribuenti la documentazione relativa a detrazioni e deduzioni indicate in dichiarazione per verificarne la correttezza, l’IA svolgerà un ruolo “a monte” nell’analisi del rischio, individuando i soggetti che presentano incongruità tra i dati in possesso dell’amministrazione finanziaria e quelli dichiarati. È quanto emerge dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026-2028 pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (si veda ItaliaOggi del 05/02/2026).

Telefisco 2026, le risposte del ministero dell’Economia e delle Finanze

Si precisa che le spese di notifica dell’atto di accertamento esecutivo sono poste a carico del debitore e la loro misura è espressamente fissata dall’art. 1, comma 803, lett. b) della legge n. 160 del 2019 e dal decreto del 14 aprile 2023 per cui, al fine di evitare duplicazioni di addebiti, non è possibile ricomprenderle negli oneri di riscossione a carico del debitore previsti dalla precedente lett. a). L’integrazione del quadro ordinamentale suggerita nel quesito attinente alla sospensione dei contenziosi pendenti potrebbe essere oggetto di un apposito intervento normativo. La disposizione recata dall’art. 1, comma 104, della legge n. 199 del 2025 è chiara nella sua finalità che è quella di includere esplicitamente anche la tariffa corrispettiva nella definizione agevolata, al fine di evitare l’insorgere di disparità di trattamento tra contribuenti. Qualora intervenga una sentenza definitiva del giudice tributario che annulla in parte l’atto impositivo, l’ente ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio ed, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata, così come affermato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 758 del 2017, o, in caso di debito residuo, i necessari atti di liquidazione dell’importo dovuto. Per effetto della riforma del processo tributario operata dal Dlgs 24 settembre 2015, n. 156, che ha, tra l’altro, modificato la disciplina contenuta negli articoli 68, 69 e 70 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze emesse dalle Corti di giustizia tributaria sono immediatamente esecutive per tutte le parti in causa. In particolare, il secondo comma dell’art. 68 prevede che, in caso di accoglimento del ricorso, l’ufficio debba rimborsare il tributo corrisposto in eccedenza, oltre agli «interessi previsti dalle leggi fiscali» entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Nel caso in cui non si sia ancora provveduto alla nomina del curatore o all’attribuzione del codice fiscale alla curatela, il difensore dovrà emettere la fattura intestandola al de cuius, avendo cura di inserire nella fattura apposita annotazione indicante «Eredi/Eredità di … (nominativo del de cuius)».

Atto nullo in parte, l’ente calcola lo sgravio

Nel caso in cui intervenga una sentenza definitiva del giudice tributario, che annulli in parte l’atto impositivo, l’ente ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, nel caso, di rimborsare l’eccedenza versata. In caso di debito residuo, dovranno essere emessi i necessari atti di liquidazione dell’importo dovuto. A chiarirlo è stato il Mef in risposta a un quesito formulato nel corso del Telefisco.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=lpioXkcKRuI

Il podcast

https://lnkd.in/dVUmTj9vi