Stampa & Tributi del 10 Dicembre 2025

Riscossione, banche dati in modalità aperta. Entro il prossimo 16 dicembre il saldo dell’Imu per il 2025. Rifiuti speciali senza Tari solo in seguito alla presentazione della denuncia.

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Rifiuti speciali senza Tari solo in seguito alla presentazione della denuncia.

Riscossione delle entrate comunali, cruciale il ruolo delle banche dati. È uno degli aspetti più interessanti evidenziati dall’Ifel nel proprio “Vademecum sull’organizzazione delle entrate”, appena reso pubblico. Il corposo documento, elaborato nel quadro del “Progetto Riscossione”, offre agli enti un quadro organico per valutare in modo consapevole le diverse modalità di gestione del ciclo delle entrate, dalla gestione interna all’esternalizzazione. Uno scenario che la manovra in corso di approvazione potrebbe modificare sensibilmente con la controversa norma che introduce la facoltà e in alcuni casi l’obbligo di ricorrere all’Amco. Una parte centrale del vademecum è dedicata proprio alle forme di esternalizzazione, con una ricostruzione giuridica e funzionale delle differenze tra servizi di supporto e concessione, evidenziando gli effetti sul rischio operativo, sul riparto delle funzioni e sulla disciplina procedurale. Il documento approfondisce inoltre la progettazione degli affidamenti (dalla definizione dell’oggetto alla costruzione del capitolato, dagli standard qualitativi agli obblighi informativi) al fine di garantire correttezza, trasparenza e un adeguato controllo pubblico sul processo.

Entro il prossimo 16 dicembre il saldo dell’Imu per il 2025.

Entro il prossimo 16 dicembre va effettuato il saldo dell’Imu per l’anno 2025. Lo ricorda Confedilizia. L’Imu va corrisposta dai proprietari e da altri soggetti (quali per esempio i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile) per tutti i fabbricati, esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze), per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli (con specifiche esenzioni).

Rifiuti speciali senza Tari solo in seguito alla presentazione della denuncia.

La Cassazione ha confermato che la presentazione della dichiarazione e la prova in capo al contribuente della produzione e dello smaltimento a sua cura dei rifiuti speciali è condizione indispensabile per poter fruire dell’esclusione dalla tassa sui rifiuti delle superfici dove gli stessi sono prodotti. La recente ordinanza della Corte di cassazione n. 29265/2025 ha affrontato il caso di una ditta che chiedeva l’esclusione dalla tassa sui rifiuti delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, evidenziando preliminarmente che il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Conseguentemente, il comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013 esclude dal computo della superficie quella parte di essa in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento deve provvedere direttamente il produttore, ponendo tuttavia in capo allo stesso l’onere di comprovare sia le superfici in cui tale produzione avviene, nonché l’avvenuto smaltimento a sua cura e spese dei rifiuti speciali prodotti. Si tratta infatti, ricorda la Corte, di una eccezione alla regola generale di assoggettamento al tributo di tutte le superfici dei locali e delle aree possedute o detenute.

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