L’erede che rinuncia non paga i debiti fiscali del de cuius. Avvisi contributi consortili, si va dal giudice tributario. Imu, per gli alloggi sociali l’esenzione passa anche dalla verifica del canone
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L’erede che rinuncia non paga i debiti fiscali del de cuius.
La responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone necessariamente l’assunzione della qualità di erede, con la conseguenza che la rinuncia all’eredità, producendo effetto retroattivo, esclude qualsiasi responsabilità del chiamato rinunciante, anche laddove i debiti siano portati da cartelle di pagamento o avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione. Lo ha stabilito la sezione quinta della Cassazione civile tributaria nell’ordinanza n.24651/2026 depositata in cancelleria il 14 agosto scorso. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai uniforme. Già la stessa Cassazione, nella sentenza n. 37064/2022 aveva cristallizzato la massima.
Avvisi contributi consortili, si va dal giudice tributario.
L’ avviso di pagamento dei contributi consortili (cd. avviso bonario), ancorché non espressamente ricompreso tra gli atti elencati dall’articolo 19 del d.lgs. n.546/92, è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto idoneo a manifestare una specifica pretesa impositiva, e può essere contestato dal contribuente non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche per vizi formali, ivi compresi quelli attinenti alla motivazione e alla legittimazione dell’ente emittente. Sono le conclusioni della Cassazione civile tributaria che si leggono nell’ordinanza n.23670 del 21 luglio scorso.
Imu, per gli alloggi sociali l’esenzione passa anche dalla verifica del canone.
Con l’ordinanza n. 6488/2026 la Corte di Cassazione è tornata sull’esenzione Imu degli alloggi sociali e ha aggiunto un elemento significativo a un orientamento ormai consolidato: per stabilire se un immobile appartenente a un ente di edilizia residenziale pubblica possa beneficiare dell’esenzione non basta richiamarne la destinazione sociale, ma occorre considerare anche le concrete modalità economiche della locazione e, in particolare, la misura del canone applicato. È questo il profilo sul quale l’ordinanza n. 6488/2026 ha segnato un ulteriore sviluppo rispetto alla precedente giurisprudenza. Dopo avere ribadito che non esiste alcuna automatica coincidenza tra patrimonio Erp e alloggi sociali, la Cassazione ha portato espressamente anche la misura del canone all’interno della verifica richiesta per il riconoscimento dell’esenzione. La denominazione del corrispettivo come «sociale», «moderato» o «convenzionato» non è quindi sufficiente: occorre considerare come esso sia concretamente determinato e in quale rapporto si collochi rispetto alle condizioni economiche della locazione praticata sul mercato.
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Il video
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