Ader, pubblicate le condizioni per il riaffidamento delle quote discaricate. Pec all’Ordine double face. Area diventata inedificabile, rimborso Imu solo se previsto dal regolamento.
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Ader, pubblicate le condizioni per il riaffidamento delle quote discaricate
Nuova tappa attuativa del riordino della riscossione contenuto nel Dlgs 110/2024, figlio della legge delega fiscale 111/2023. L’Ader ha recentemente pubblicato le condizioni di servizio per il riaffidamento delle somme discaricate (restituite agli enti creditori) e della relativa riscossione coattiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto, previa adesione alle condizioni di servizio rese disponibili dall’agenzia mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Con l’accettazione delle condizioni, l’ente prende atto, da subito, che la mancata o incompleta individuazione e comunicazione degli specifici beni del debitore da aggredire, ovvero la tardività della comunicazione telematica, non consentiranno di dare corso all’esecuzione del servizio. Quanto costa il riaffidamento? Le condizioni economiche sono le stesse dell’ordinario affidamento in carico previste dall’articolo 17 del Dlgs 112/99, quindi, nessun onere percentuale sul riscosso a carico del debitore, tenuto a pagare le spese di procedura e notifica, mentre gli enti locali versano l’1% del riscosso, senza alcuna spesa da rimborsare all’agenzia. Il riaffidamento all’Ader è una delle tre modalità contemplate dal comma 1 dell’articolo 5 del Dlgs 110/2024, che permette di gestire la riscossione coattiva delle somme discaricate anche in modalità diretta da parte dell’ente creditore oppure mediante affidamento a uno dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/97 (concessionari iscritti all’albo e società pubbliche). L’ente che, a decorrere dal 1.1.2025, ha già affidato dei carichi può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione delle condizioni (avvenuta l’8 agosto 2025); per gli enti che non abbiano ancora carichi affidati, l’adesione può essere comunicata entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico.
Pec all’Ordine double face
Dal 2025, la PEC comunicata all’Ordine non è più solo professionale: confluisce automaticamente anche nell’ Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche (INAD), diventando domicilio digitale personale. Il professionista ha 30 giorni per modificarla. Un cambiamento normativo che amplia le possibilità di notifica legale. E’ quanto emerge dal comunicato congiunto del 29 luglio 2025, dove il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia per l’Italia Digitale hanno annunciato il riversamento automatico dei domicili digitali dei professionisti iscritti in INI-PEC anche nel nuovo registro INAD, in attuazione dell’art. 6-quater, comma 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD)
Area diventata inedificabile, rimborso Imu solo se previsto dal regolamento
Ai fini Ici prima e Imu ora, un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base a uno strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo e dall’approvazione da parte della Regione. Le finalità della norma urbanistica sono infatti diverse da quelle della norma fiscale, in quanto non bisogna confondere lo «ius aedificandi» con lo «ius valutandi», fattispecie che poggiano su presupposti diversi. Con la conseguenza che, in caso di inedificabilità sopravvenuta, non spetta il rimborso dell’imposta versata, a meno che il regolamento comunale non preveda espressamente il rimborso. È il principio espresso 688/3/2025 della Cgt di secondo grado della (presidente Greco, relatore Belle), che ha parzialmente accolto l’appello di un Comune avverso la sentenza di primo grado che lo condannava a rimborsare l’Ici e l’Imu, versate da un contribuente in relazione ad un terreno edificabile poi divenuto nel tempo inedificabile.
