Cup tributario,dall’Ifel le istruzioni per la gestione. Canone unico tributario, necessario adeguare organizzazione e regolamento comunale. Regolamenti monchi sul CUP. Per l’esenzione dall’Imu la dimora di fatto non basta.
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi
**
Cup tributario,dall’Ifel le istruzioni per la gestione
Tale ricostruzione è confermata anche da Ifel, la quale però si pone l’ulteriore problema delle tariffe e delle previsioni regolamentari per gli anni passati, che rischiano di essere inefficaci per omessa pubblicazione nei termini, con conseguente rischio di un contenzioso di ampia portata. Per tale motivo Ifel auspica una norma di sanatoria che consideri efficaci le delibere fin dal 1° gennaio dell’anno della loro approvazione se inviate al Mef entro il prossimo 14 ottobre.
Canone unico tributario, necessario adeguare organizzazione e regolamento comunale
Conseguentemente gli uffici dovranno trasmettere gli atti, approvati entro il termine per l’approvazione del bilancio 2026, perentoriamente entro il 14 ottobre in modo che la pubblicazione nel portale possa avvenire entro il 28 ottobre. Il Dipartimento delle Finanze si cura di precisare che, in mancanza di atti adottati per il 2026, in base al principio generale di ultrattività e di conservazione degli atti, deve essere inviata esclusivamente l’ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026.
Regolamenti monchi sul CUP
I regolamenti comunali sul canone unico patrimoniale (Cup) approvati fino al 2025 sono a rischio inefficacia in mancanza di una norma di sanatoria. È uno dei punti di attenzione segnalati dall’Ifel nella nota di approfondimento sulla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite, sentenza 1° maggio 2026, n. 12225, che ha affermato la natura tributaria (e non patrimoniale) del prelievo istituto dall’art. 1, comma 816-847, della legge n. 160/2019. Il documento si propone di ripercorrere i passaggi salienti della pronuncia, ma soprattutto di individuare le conseguenze applicative e le necessarie azioni che dovranno essere implementate dai comuni.
Per l’esenzione dall’Imu la dimora di fatto non basta
Per l’esenzione IMU come abitazione principale non basta la dimora di fatto nell’immobile: l’art. 13, comma 2, del decreto Salva Italia esige la compresenza della residenza anagrafica e della dimora abituale, e il beneficio decorre solo dalla data del trasferimento della residenza, non da quella dell’effettivo insediamento. Lo ha confermato la Corte di cassazione, quinta sezione civile tributaria, con l’ordinanza n. 16795 del 28 maggio 2026, accogliendo il ricorso del Comune di Campobasso e cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 580/2021. La controversia riguarda l’IMU per l’anno 2014 su due immobili campobassani: uno in Via A (cat. C/1) e uno in Via B (cat. A/2), sul quale grava un diritto di usufrutto in capo ad una madre, con nudo proprietario il figlio. La contribuente aveva richiesto l’esenzione come abitazione principale per l’immobile in Via B. La CTR del Molise aveva accolto la domanda ritenendo sufficiente la sola dimora abituale nell’immobile, senza verificare la contestuale sussistenza della residenza anagrafica.
**
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=q1s-TibzT6M
Il podcast
https://lnkd.in/dVUmTj9vi
