Stampa & Tributi del 09 giugno 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Tributi locali, dialogo con limiti. Contenzioso locale, per il fondo rischi servono regole uniformi. Servizi pubblici, sanzioni per chi non controlla. Imu alla cassa per 11 miliardi – I rincari arrivano dalle rendite. Esenzione Tasi ampia per le forze di polizia.

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Tributi locali, dialogo con limiti

P rima della riforma scale il contraddittorio preventivo non era applicabile in sede di emanazione degli atti di accertamento dei tributi locali. Questo strumento di dialogo con il contribuente, nei casi in cui non è escluso, va attivato solo dal momento in cui il legislatore lo ha reso obbligatorio. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 12896 del 14 maggio 2025. Per i giudici di legittimità, “l’amministrazione nanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specicamente sancito”. “Né, nella fattispecie, potevano trovare applicazione le disposizioni introdotte (ex novo) dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219”. La commissione tributaria regionale di Milano, VIII sezione, con la sentenza 4400/2018, ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento emanato dal comune, poiché non era stato preceduto da un contraddittorio preventivo con il contribuente

Contenzioso locale, per il fondo rischi servono regole uniformi

La gestione contabile del contenzioso degli enti territoriali è nebulosa, perché manca una norma puntuale sul procedimento di calcolo. Per colmare la lacuna si è ricorsi ai principi contabili Oic n. 31 e Ias n. 37, riferibili però a una gestione aziendale che normalmente si occupa di un limitato numero di cause. L’Itas 13, sui fondi rischi nell’Accrual, ne ricalca i contenuti. È da domandarsi perché si sia chiesto agli enti locali di comportarsi in modo diverso rispetto a quanto enucleato nei principi. L’argomento è stato spesso esaminato dalla magistratura contabile, che ha elaborato principi pienamente condivisibili come l’istituzione del Registro contenzioso, ma anche regole non sempre facilmente attuabili. Secondo i principi gli enti devono classificare le cause secondo il rischio certo, probabile, possibile o remoto. Il Dlgs 118/2011 (paragrafo 5.2, lettera h), allegato 4/2) indica di accantonare a fondo rischi delle somme, nel caso in cui l’ente sia in un contenzioso con significative probabilità di soccombenza o sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva. L’Ardel, che raggruppa i ragionieri degli enti locali, prova a presentare una proposta organica e rispettosa dei principi contabili e degli equilibri finanziari per uniformare i comportamenti degli enti.

Servizi pubblici, sanzioni per chi non controlla

Il Consiglio dei Ministri consegna al Parlamento un Ddl annuale per la concorrenza di appena 9 articoli, di cui ben due modificano il decreto di riordino dei servizi pubblici locali per rendere più rigorosa la ricognizione da parte degli enti affidanti. Questo a conferma della importanza attribuita alla ricognizione, anche alla luce del forte orientamento pro-concorrenziale impresso dal Pnrr. Già l’Antitrust (As 1999) aveva sottolineato la bassa adesione all’adempimento (70% al Nord, 60% al Centro, 36% al Sud) e le criticità di molte relazioni, da una scarsa analisi dei disequilibri finanziari a una mancata rappresentazione delle azioni correttive. Su questo interviene il Ddl concorrenza (Nt+ Enti locali & Edilizia del 3 e 5 giugno). Nella ricognizione si devono individuare le cause delle eventuali dinamiche negative e, se emerge «un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore.

Imu alla cassa per 11 miliardi – I rincari arrivano dalle rendite

Ultima settimana prima dell’acconto Imu. Saranno circa 25 milioni gli immobili per i quali, nei prossimi giorni, bisognerà attivarsi ed effettuare i pagamenti della prima rata dell’imposta: escluse le abitazioni principali con le loro pertinenze (ad eccezione delle case di lusso, in categoria A/1, A/8 e A/9), restano tutte le altre tipologie di immobili, a partire dalle seconde case a disposizione (5,8 milioni), in affitto (3,6 milioni) o in comodato gratuito (poco più di 700mila) fino a negozi, uffici e studi e capannoni. La chiamata alla cassa entro il 16 giugno vale circa 11 miliardi di euro, considerando il trend che negli ultimi anni ha visto stabilizzarsi le entrate per questa voce per lo Stato e, soprattutto, per i Comuni. Sull’intero anno pesa circa 18 miliardi la quota comunale, mentre quella riservata allo Stato, legata agli immobili produttivi e terziari in categoria D, ha un volume di poco inferiore ai 4 miliardi. Le variabili da considerare per il calcolo dell’imposta sono soprattutto due: la rendita catastale, che andrà rivalutata e poi moltiplicata per il coefficiente di riferimento (si veda la scheda nell’articolo a lato), e l’aliquota associata dal Comune alla tipologia di immobile tassato. La rendita da considerare è quella dichiarata al catasto al 1° gennaio 2025. Quindi, se non ci sono state variazioni, questo elemento non porta problemi particolari.

Esenzione Tasi ampia per le forze di polizia

La normativa di cui al dl n. 102/2013 che prevede il trattamento di favore, ai ni dell’imposizione locale, per il personale dipendente delle forze di polizia, non esclude l’accesso all’esenzione Tasi laddove il contribuente sia titolare di più immobili, pur circoscrivendosi l’esenzione a solo uno di essi. È il canone che si legge nella sentenza n. 5246/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Roma (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 16 aprile.