Stampa & Tributi del 08 ottobre 2025

Terreni agricoli, la variazione non richiede il modello Imu. Super segretario per le entrate. Scissione, beneficiaria responsabile con la cartella. Rottamazione 5, tira e molla sulla durata. Riduzione fabbricati inagibili senza dichiarazione Imu se già nota all’ente.

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Terreni agricoli, la variazione non richiede il modello Imu

Il mutamento di qualifica da terreno agricolo ad area fabbricabile non deve essere dichiarato ai fini Imu, poiché si tratta di notizia che è conosciuta dal comune che ne è stato il soggetto promotore. Ciò, in virtù del principio di collaborazione e di buona fede che, in base all’articolo 10 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), deve improntare il rapporto tra Fisco e contribuente. L’innovativo principio è affermato nella sentenza 26291/2025 della Cassazione. La vicenda riguardava il termine di decadenza quinquennale per effettuare l’accertamento Imu su di un’area divenuta edificabile che il comune riteneva dovesse decorrere non dall’anno di competenza ma dall’anno successivo, di insorgenza dell’obbligo dichiarativo.

Super segretario per le entrate

Un segretario super tecnico in soccorso del direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone. Nel processo di riorganizzazione dell’Agenzia delle entrate sarà ristrutturato anche l’ufficio del direttore. Un cambio non solo nominale ma anche di struttura in quanto si chiamerà Ufficio del Direttore dell’Agenzia e segreteria tecnica. Cosa cambia lo spiega l’atto di riorganizzazione. La nuova segreteria dovrà dare un supporto tecnico al Direttore dell’Agenzia nell’esame di atti, provvedimenti e documenti sottoposti alla sua firma. Non sarà un mero passa carte o classificatore dovrà porre in essere istruttoria relativa alle istanze e alle richieste direttamente pervenute al Direttore dell’Agenzia da parte di interlocutori istituzionali.

Scissione, beneficiaria responsabile con la cartella.

Nel ribadire il concetto dell’ampiezza della responsabilità della beneficiaria a livello fiscale (rispetto a quanto prescrive invece il Codice civile che tende a circoscriverla) l’ordinanza n. 26784/2025 della Cassazione conferma che la mera cartella di pagamento è sufficiente per chiamare in causa tale responsabilità. La vicenda nasce da un’operazione di scissione a seguito della quale l’allora Equitalia aveva notificato alle beneficiarie una cartella di pagamento relativa alla scissa in liquidazione. In primo e secondo grado le beneficiarie avevano obiettato che la cartella di pagamento non contenesse gli elementi indispensabili per consentire il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione, con accoglimento del rilievo da parte di ambedue i giudici. La Cassazione in primis ritraccia la differenza fra la norma civilistica e quella fiscale.

Rottamazione 5, tira e molla sulla durata

Rottamazione 5, tira e molla sulla durata. Il punto certo: non sarà di dieci anni. Il bivio che sarà imboccato oggi è se la nuova pace fiscale sarà con rate spalmate su nove anni (108 rate), come spinge la Lega, o su 8 anni (96 rate) come proposto nelle interlocuzioni con i tecnici della ragioneria. Altro punto allo studio è quello legato alle rate di piccolo importo su quelle cartelle si deciderà se accorpare più mini importi per fare una rata pesante o se per importi al di sotto di una certa soglia si chiederà una rottamazione su meno anni anche dimezzati rispetto alla durata originaria. Si dovrebbe partire da rate base da 50 euro e per importi non elevati il percorso di rottamazione si concluderebbe quindi in un tempo ridotto rispetto ai piani di rateazione lunghi.

Riduzione fabbricati inagibili senza dichiarazione Imu se già nota all’ente

La questione della spettanza delle agevolazioni Imu in caso di omessa presentazione della dichiarazione è forte in questi ultimi tempi di un forte dibattito. Alla luce delle rilevanti conseguenze che l’inadempimento formale comporterebbe al contribuente. L’orientamento della Suprema Corte negli ultimi anni si sta consolidando nell’affermare che la decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è un principio generale del diritto tributario (Cassazione n. 21465 del 2020; Cassazione 5190 del 2022). Come ha precisato l’ordinanza della Cassazione n. 8280/2025, si deve trattare, però,: “… di una conoscenza “qualificata”, documentabile e derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, che possa far ritenere acquisito un grado di percezione e di cognizione della situazione in termini comparabili ad un accertamento, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti della riduzione di imposta”.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=qmtVTIY2T8w