Dalla legge di bilancio richieste fuori scala per 5.407 Comuni. Soggiorno e affitti, invii al 30/6. Temporaneamente assente, notifica valida. Doppia conforme preclude il ricorso in Cassazione.
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi
***
Dalla legge di bilancio richieste fuori scala per 5.407 Comuni
L’ultima manovra chiede un contributo alla finanza pubblica a 6.832 Comuni nelle Regioni ordinarie, in Sicilia e in Sardegna. Il conto è da 1,35 miliardi fra 2025 e 2029, e si traduce in un accantonamento da destinare a investimenti negli enti in avanzo, e in una riduzione del deficit in quelli in rosso. Ma in 5.407 Comuni, il 79,1% del totale, la richiesta della legge di bilancio eccede la misura che sarebbe stata coerente con le dimensioni della spesa esclusa dai fabbisogni standard, e rischia quindi di colpire le funzioni fondamentali tutelate in teoria dai meccanismi di perequazione. E anche il sistema che evita i vecchi “tagli” per dare una spinta agli investimenti locali rischia di non funzionare: perché i 6.102 Comuni che hanno i conti in ordine, e quindi non hanno deficit da ripianare, sono già pieni di avanzi (5,21 miliardi nel 2024, in crescita del 49,99% rispetto all’anno prima) che non riescono a impiegare per gli investimenti, per cui difficilmente potranno incrementare la spesa in conto capitale degli altri 1,056 miliardi generati dai nuovi accantonamenti. Tradotto il tutto in una sintesi brutale, la manovra rischia di comprimere troppo la spesa corrente dei Comuni senza favorire gli investimenti. Sono queste le due indicazioni chiave offerte dall’Ufficio parlamentare di bilancio nella sua audizione di ieri alla bicamerale sul federalismo fiscale.
Soggiorno e affitti, invii al 30/6
Si avvicina il 30 giugno con due importanti scadenze scali per le attività turistiche: l’imposta di soggiorno e i contratti di locazione breve si aggiungono alle numerose scadenze del Tax Day. La dichiarazione imposta di soggiorno va presentata entro il 30 giugno da tutti i titolari di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, a cielo aperto, e dai titolari di locazioni turistiche e brevi. Sono inoltre obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti gli intermediari turistici (agenti immobiliari, property manager, piattaforme e portali OTA) che gestiscono pagamenti per conto dei titolari, diventando così anche loro responsabili d’imposta. Diversi i soggetti tenuti a presentare il modello CLB, previsto dal DL 50/2017 (legge Airbnb) per i soli intermediari che non riscuotono pagamenti, ma che sono a conoscenza di tutte le informazioni sulle prenotazioni e sui beneciari dei pagamenti. Abbondanti i dati sulle attività turistiche in possesso del Fisco: a quelli del modello CLB, della certicazione CU locazioni brevi e ai dati forniti dalle piattaforme digitali con il DAC7, si aggiungono i dati condivisi dai maggiori portali turistici in occasione delle recenti transazioni con l’Agenzia delle Entrate all’esito della vicenda delle omesse ritenute al 21%.
Temporaneamente assente, notifica valida
E’ valida la notica della cartella esattoriale a persona temporaneamente assente dal proprio domicilio, pur sprovvista della notica al contribuente della comunicazione di avvenuto deposito dell’atto scale presso la casa comunale (C.a.d.). E tutto questo almeno no al novembre 2012, solo dopo l’intervento della Corte costituzionale che aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 26 comma 3 del dpr 602/1973, norma regolatrice della notica delle cartelle esattoriali. Così è stato stabilito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 8910 del 4 aprile 2025, con la quale il Giudice di legittimità ha applicato questo inedito principio, salvando così la pretesa esattoriale formatasi nel 2011.
Doppia conforme preclude il ricorso in Cassazione
I l ricorso per cassazione non è legittimamente presentato nel caso di doppia sentenza di merito conforme; il ricorso pe cassazione, quindi, è proponibile solo quando sussista una dierenza tra le due decisioni di merito dimostrando che esse sono tra loro diverse. Sono le conclusioni che si leggono nell’ordinanza 5881/2025 depositata in cancelleria il cinque marzo scorso. La decisione della Cassazione nello specico dispone che, qualora la sentenza di appello che la parte decide di impugnare in sede di Cassazione confermi la sentenza di primo grado per ragioni che si riferiscono agli stessi fatti (doppia conforme), l’impugnazione di legittimità deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
**
Il video
https://www.youtube.com/channel/UCoeRs_lYrDkazFaVav_6CdQ
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu