Rottamazione quater, il rientro ferma le rateazioni in corso. Atto annullato, no all’ottemperanza per il recupero delle somme versate. Lo Stato non può esigere sanzioni e interessi se è il primo a non pagare.
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Rottamazione quater, il rientro ferma le rateazioni in corso.
Già dall’11 marzo 2025, l’agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti la domanda per i cosiddetti “decaduti” che intendono rientrare nella rottamazione quater. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate Riscossione, in una delle risposte alle domande più frequenti una volta presentata la domanda di riammissione alla rottamazione quater, entro il 30 aprile 2025, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (cioè fino al 31 luglio 2025), gli obblighi di pagamento di precedenti rateazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla rottamazione quater sono automaticamente revocate. La chance di riammissione alla rottamazione quater riguarda solo chi ha già aderito alla definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ma che è decaduto in quanto: non ha versato una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024; non ha effettuato alcun pagamento; ha pagato in ritardo almeno una rata, tra quelle in scadenza il 31 dicembre 2024, rispetto al termine previsto, cioè dopo i 5 giorni di tolleranza o ha pagato un importo inferiore a quello dovuto. In questi casi, la rottamazione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Atto annullato, no all’ottemperanza per il recupero delle somme versate.
È inammissibile il ricorso per ottemperanza avente per oggetto la sentenza di annullamento di un atto finalizzato a ottenere la restituzione dell’eccedenza di versamento rispetto a quanto deciso. È questa l’interpretazione della Cgt Campania (presidente De Luca, relatore Maddaloni) espressa con la sentenza n. 2384/12/2025 depositata lo scorso 20 marzo, che non sembra in linea con la previsione normativa contenuta nell’articolo 68, comma 2 del Dlgs 546/92.
Lo Stato non può esigere sanzioni e interessi se è il primo a non pagare.
Il fisco non può esigere sanzioni e interessi quando è lo stato il primo a non pagare. Lo ha ribadito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 220572025, condannando l’Agenzia delle entrate a restituire a un’impresa 2,5 milioni di euro tra sanzioni e interessi versati a seguito di avvisi bonari relativi agli anni 2012-2014.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=4okD_BH_-74
Il podcast
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