Rottamazione 5 più sostenibile
Rottamazione 5 chi salta più di due rate è fuori, anche non consecutive non pagate. Si terrà fuori chi ha già un percorso di rottamazione in corso, come è sempre stato, e a fortiori si consentirà ai decaduti, che in pratica una rottamazione in corso non hanno, di rientrare, ma con una curva di rateazioni più morbida in 8 anni rispetto al periodo attuale di 5 anni. I cordoni della borsa, come anticipato da ItaliaOggi sabato 4 ottobre 2025, sono stretti, risorse intorno al miliardo che portano a dover fare delle scelte. Il dossier sarà visionato insieme a tutte le altre misure della manovra, con ogni probabilità, mercoledì 8 ottobre quando sarà convocata la riunione di maggioranza a palazzo Chigi. Novità sulla durata dei piani di rateazione, non a dieci anni come previsto dal disegno di legge di Alberto Gusmeroli, depositato in commissione finanze del Senato, ma un piano su 8 anni per 12 rate annuali e un complessivo piano di dilazione a 96 rate. Scompare sia la fee di ingresso sia la richiesta di un importo minimo per l’adesione. Si farà la domanda e, altra novità, si riceverà a stretto giro il piano di rateazione da parte dell’Agenzia delle entrate- Riscossione. L’altra novità è quella di applicare le regole delle rateazioni ordinarie (art.19 dpr 602/73) alla rottamazione: si decade se non si versano più di due rate anche non consecutive.
Piccoli Comuni, Unioni e fusioni non cancellano il debito
Il tema della numerosità dei micro Comuni, riconosciuti come tali al di sotto dei mille abitanti (sono circa 1.500), ma anche di quelli con dimensione demografica sino a 3mila residenti, pone il problema della loro sostenibilità. La difficoltà è aggravata da un inarrestabile spopolamento, con i giovani che si spostano e di conseguenza peggiorano il quadro della denatalità. Nasce da qui l’esigenza di approfondire gli istituti giuridici funzionali ad aggregare più enti locali per garantirne continuità, sviluppo e maggiore tranquillità nei bilanci. Le soluzioni sono la Unioni dei Comuni o le fusioni. Queste ultime sono più difficili da realizzare per la perdita di identità dei Comuni fusi.
Lettere delle Entrate, superfici extra e nuovi impianti possono imporre l’aggiornamento catastale
Nelle prossime settimane l’agenzia delle Entrate riprenderà a inviare lettere ai cittadini per chiedere di verificare i dati catastali degli immobili che hanno usufruito dei bonus edilizi o della cessione del credito. L’Agenzia non intende avviare accertamenti fiscali immediati, ma favorire una sorta di “controllo preventivo” per permettere ai proprietari di regolarizzare spontaneamente eventuali incongruenze. In pratica, chi riceverà la comunicazione dovrà verificare se il valore catastale del proprio immobile è corretto alla luce dei lavori effettuati. Se, ad esempio, gli interventi hanno aumentato la superficie, modificato la distribuzione interna o aggiunto nuovi impianti, la rendita catastale potrebbe dover essere aggiornata.
Ici, corsa (a ostacoli) per il recupero degli arretrati: dichiarazione entro il 30 novembre
È stato firmato il Dpcm che fissa i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento dell’Ici non versata a causa dell’esenzione prevista per gli anni 2006-2011, per i quali l’articolo 16-bis del Dl 131/2024 ha disciplinato le misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di Giustizia della Ue che ha considerato l’esenzione un aiuto di Stato. Va subito osservato che il Dpcm è stato firmato il 30 settembre, ma non reca alcuna prescrizione in merito alla sua entrata in vigore, che quindi dovrebbe essere spostata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se così è, il Dpcm viola l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale recita che «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti». Infatti, il Dpcm prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro il 30 novembre 2025, sulla base di un modello che dovrà essere approvato dal direttore delle finanze, entro una data non definita. Se si contano a ritroso i 60 giorni dal 30 novembre, si arriva al 30 settembre, data in cui è stato firmato il dpcm, ma che non corrisponde alla data di entrata in vigore. Peraltro, il Dl 131/2024 prevedeva l’emanazione del Dpcm entro 60 giorni dalla legge di conversione (legge 166 del 14 novembre 2024), e quindi l’emanazione è avvenuta con un notevole ritardo rispetto alla data inizialmente prevista (il 13 gennaio 2025).
Concessione di agevolazioni fiscali e aiuti di stato nel Temporary framework
A non voler essere eccessivamente fiscali, si potrebbe quindi intendere comunque rispettata la condizione dichiarativa ai fini del riconoscimento degli aiuti di stato in deroga, qualora il contribuente abbia presentato nei termini di legge almeno una tra la dichiarazione Imu e l’auto dichiarazione. Il condizionale è d’obbligo perché operando su piani diversi la disciplina della dichiarazione Imu e quella del auto dichiarazione Temporary framework l’una non esclude e né ricomprende l’altra. Resta il fatto che tale operare su piani diversi, nel silenzio di disposizioni quanto meno di coordinamento, possa generare confusione e fraintendimenti da parte di enti e contribuenti alimentando la litigiosità. La questione non è di lana caprina se si considera che la presentazione della dichiarazione costituisce condizione per la registrazione degli aiuti di stato fiscali nel Rna e che la registrazione costituisce a sua volta condizione di efficacia per il riconoscimento dell’aiuto e quindi dell’agevolazione fiscale ai sensi dell’articolo 52 della legge 2012 n. 34 e del Dm 2017, n. 115.
Catasto, avvisi non motivati
I n tema di classamento degli immobili, la diversa distribuzione degli spazi interni, senza rideterminazione dei vani, non richiede una motivazione specifica nell’avviso di accertamento emesso dalle Entrate, poiché se la rendita catastale è attribuita a seguito della procedura DOCFA e gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente non sono disattesi dall’Ufficio, la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita è sufficientemente giustificata con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe assegnata. Una motivazione più articolata è invece necessaria quando vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, che deve essere esplicitata al fine di consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa. Così la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24296 del 1° settembre 2025, relativa a un caso che traeva origine da un immobile che, nel corso del tempo, aveva subito diverse trasformazioni con conseguente variazione di classamento catastale. In un primo momento censito come abitazione signorile in categoria A/1, l’immobile era stato successivamente riclassato in A/10 a seguito della sua destinazione a ufficio.
Cortili e giardini pagano l’Imu come aree edificabili
Le aree urbane, quali ad esempio cortili o giardini contigui ad abitazioni, vanno considerate, ai fini Imu, di regola, come aree edificabili e non come aree meramente pertinenziali. Per essere pertinenziali, e dunque essere tassate in uno con il fabbricato, le stesse non devono essere suscettibili di diversa destinazione, se non attraverso una radicale trasformazione. Con la sentenza n. 26673, depositata ieri, la Corte di cassazione, dopo qualche oscillazione, conferma la linea dura nel trattamento dei suoli in esame nell’ambito del tributo patrimoniale locale.
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Il video
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Il podcast
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