Annullata in autotutela la cartella arrivata dopo la definizione della lite. Esenzioni Imu Covid e obbligo dichiarativo.
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Annullata in autotutela la cartella arrivata dopo la definizione della lite.
di Marco Ligrani
In materia di definizione delle liti pendenti ex articolo 1, commi 186 e seguenti, legge 197/2022, la previsione per cui le sanzioni collegate vengono azzerate dalla definizione della lite sul tributo non può tradursi in alcuna disparità di trattamento, a scapito di coloro nei cui confronti, prima della scadenza del termine per aderire alla definizione, non sia stata contestata alcuna sanzione e che, per questo, non abbiano potuto impugnarla. Pertanto, va accolta la richiesta di annullamento in autotutela della cartella notificata successivamente a quella data, purché divenuta definitiva da meno di un anno (in base alle “nuove” regole contenute nell’articolo 10-quater, legge 212/2000), contenente la sola sanzione per ritardato versamento. Con la sentenza in forma semplificata n. 462/1/2024, la Cgt di Padova (presidente e relatore Campanile) ha accolto il ricorso avverso un diniego espresso di autotutela obbligatoria per errore sul presupposto d’imposta, con cui le Entrate avevano confermato una sanzione collegata al tributo, in forza della prassi riferita all’analoga disposizione contenuta nell’articolo 11 del Dl 50/2017.
Esenzioni Imu Covid e obbligo dichiarativo.
di Stefano Baldoni
Alla fine del 2025 scadrà il termine per la notifica degli avvisi di accertamento Imu riferiti all’omesso o insufficiente versamento del tributo, relativo all’anno d’imposta 2020. Si tratta di un’annualità particolare, caratterizzata dalla presenza di numerosi provvedimenti agevolativi che furono emanati dal legislatore in conseguenza dell’emergenza Covid. In particolare, ci si riferisce alle esenzioni introdotte in favore del settore turistico e dello spettacolo dall’articolo 177 del Dl 34/2020 e dall’articolo 78 del Dl 104/2020 e delle attività rientranti in determinati codici Ateco (articolo 9 e 9-bis del Dl 137/2020). I contribuenti che beneficiarono delle predette agevolazioni furono obbligati alla presentazione della dichiarazione Imu, come è stato chiarito anche dal Ministero dell’economia e delle finanze nelle Faq pubblicate a giugno 2021. Il Ministero, infatti, precisò che, in base all’articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, i soggetti passivi sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Imu, allorquando si verifichino delle modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Inoltre, lo stesso comma rimanda il compito di stabilire i casi in cui sussiste l’obbligo dichiarativo al decreto ministeriale previsto dallo stesso comma 769. Si tratta del Dm 29/07/2022 che ha specificato la sussistenza dell’obbligo dichiarativo quando il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. In questa fattispecie rientra l’ipotesi in cui l’immobile abbia acquistato o perduto nel corso dell’esercizio il diritto all’esenzione dall’Imu. Poiché il termine per la presentazione della dichiarazione Imu 2020 è scaduto il 30/06/2021, come previsto dal comma 679 sopra citato, la dichiarazione è stata presentata secondo il modello e le istruzioni approvate con Dm 30/10/2012, il quale, in merito all’obbligo dichiarativo, conteneva una previsione analoga a quella appena sopra citata. In proposito il Ministero ebbe modo di precisare che l’obbligo dichiarativo non sussiste quando l’esenzione Covid viene meno in quanto il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.
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Il video
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Il podcast
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