Stop all’invio delle cartelle di pagamento durante il mese di agosto. Agosto senza nuove cartelle. Gare, i paletti dell’Anac sulle clausole territoriali. Affidamento adAmco,tra centralizzazione della riscossione e compressione dell’autonomia comunale.
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Stop all’invio delle cartelle di pagamento durante il mese di agosto
La sospensione fissata nell’articolo 10 Dlgs 1/2024 non fa riferimento ai ruoli. Il congelamento delle scadenze non riguarda i piani rateali in corso di Luigi Lovecchio Stop all’invio delle cartelle di pagamento durante il mese di agosto. L’annuncio è contenuto in un comunicato stampa diffuso il 6 luglio 2026 da agenzia delle Entrate – Riscossione che motiva la decisione con la volontà di non creare disagi durante la pausa estiva.
Agosto senza nuove cartelle
Nel comunicato viene reso noto che l’Agenzia delle entrateRiscossione non procederà alla notifica di cartelle di pagamento ad agosto per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. Il comunicato fa riferimento in maniera specifica alle notifiche delle cartelle di pagamento; è quindi presumibile ritenere che la sospensione di agosto riguardi soltanto questa attività del riscossore, lasciando invece attive le altre procedure di recupero dei crediti erariali, come intimazioni, fermi e pignoramenti.
Gare, i paletti dell’Anac sulle clausole territoriali
L’Autorità chiarisce che il criterio deve selezionare la migliore organizzazione tecnica per l’esecuzione del contratto, non la storia pregressa dell’operatore economico sul mercato locale di Filippo Bongiovanni Il Codice dei contratti pubblici ha introdotto la possibilità per la stazione appaltante di prevedere criteri premiali fondati sulla prossimità territoriale degli operatori economici. L’articolo 108, comma 7, del Dlgs n. 36/2023 consente infatti di introdurre, nel bando, nell’avviso o nella lettera d’invito, criteri premiali diretti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e a valorizzare, per le prestazioni che dipendono dal principio di prossimità ai fini della loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici dotati di sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. La clausola territoriale, per l’Autorità, deve rimanere ancorata alla nozione minimale e proporzionata di “sede operativa” nell’ambito territoriale di riferimento. Quando invece il punteggio premiale viene ancorato alla consistenza quantitativa di sportelli già attivi e di personale già in forza al momento della presentazione dell’offerta, il criterio finisce per selezionare non la migliore organizzazione tecnica proposta per l’esecuzione del contratto, bensì la storia pregressa dell’operatore economico sul mercato locale, con l’effetto di premiare tendenzialmente il gestore uscente e le imprese di maggiori dimensioni, a scapito delle piccole e medie imprese che la norma si propone di tutelare.
Affidamento adAmco,tra centralizzazione della riscossione e compressione dell’autonomia comunale
Tale assetto può ridurre l’efficienza allocativa delle risorse pubbliche, in quanto il valore aggiunto prodotto dall’affidamento ad Amco dovrebbe essere sufficientemente elevato da compensare i maggiori oneri derivanti dalla presenza di un doppio livello gestionale, senza peraltro alcuna garanzia circa un eventuale incremento dei recuperi. Corre infatti l’obbligo di evidenziare che i crediti trasferiti ad Amco sono quelli mediamente meno recuperabili e, considerando che il Comune mantiene formalmente la titolarità giuridica del credito, ne deriva che il rischio finale di inesigibilità continua a gravare sull’ente locale che pertanto non elimina realmente il problema dei residui attivi, ma ne esternalizza la lavorazione.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=Mko-KSB-6LE
Il podcast
https://lnkd.in/dVUmTj9vi
