Termine al 14 ottobre per le delibere 2025Imu, vincoli retroattivi entro dicembre sull’esenzione delle attività sportiveAppello, la difesa è integrabileAppello, nuove prove ammesse con limitiLe spese di lite seguono la soccombenzaIscrizione ipotecaria, ricorsi condizionati
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Termine al 14 ottobre per le delibere 2025
Entro il 14 ottobre i Comuni devono inviare le delibere tariffarie al Mef; altrimenti, saranno inefficaci. L’articolo 13, comma 15-ter del Dl 201/2011 e il comma 767 della legge 160/2019 prevede l’invio telematico delle delibere tariffarie Imu e Tari entro il termine perentorio del 14 ottobre, e la loro efficacia è subordinata alla loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre. La dimenticanza implica conseguenze pesanti per i funzionari comunali, perché l’inefficacia della delibera comporta danno erariale, e per il 2025 può essere rilevante per l’Imu. Infatti, se per la Tari l’inefficacia della delibera comporta l’applicazione delle tariffe 2024, in ragione del principio che in caso di mancata approvazione si confermano tacitamente le delibere approvate l’anno precedente, per l’Imu, in questo primo anno di applicazione della nuova modalità di approvazione delle aliquote mediante selezione tra le opzioni presenti nel prospetto approvato dal Mef, la mancata pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote di base. L’ammanco, quindi, sarebbe ampio.
Imu, vincoli retroattivi entro dicembre sull’esenzione delle attività sportive
Per il saldo Imu 2025 i Comuni devono individuare i corrispettivi medi delle attività sportive. L’articolo 6-bis, Dl 84/2025 ha introdotto un nuovo adempimento, ovvero l’individuazione, sentite le rappresentanze sportive locali, dei corrispettivi medi previsti per le attività sportive svolte con modalità concorrenziali, facendo riferimento all’ambito territoriale comunale. Se non esistono attività commerciali nel Comune, l’ambito può essere regionale. In attesa dell’individuazione dei corrispettivi medi, per riconoscere l’esenzione Imu per gli immobili delle associazioni o società sportive dilettantistiche è sufficiente l’iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive a valere dall’anno di iscrizione. Si tratta, quindi, di norma innovativa con effetto retroattivo, di dubbia legittimità costituzionale, perché è destinata a incidere sui numerosi ricorsi in essere, visto che le condizioni per qualificare un’attività come svolta con modalità commerciali sono già previste nel Dm 200/2012
Appello, la difesa è integrabile
N el giudizio d’appello tributario non sono ammesse nuove contestazioni dell’atto impositivo. Non possono, infatti, essere proposti nuovi motivi di illegittimità della pretesa fiscale. È consentito ampliare le argomentazioni difensive, ma non possono essere formulate domande nuove. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 25804 del 22 settembre 2025. Per i giudici di legittimità, è palese la novità del motivo di appello “su vari profili fattuali, che non erano stati posti a base dell’originario ricorso e che costituisce una diversa ed autonoma ragione di illegittimità della pretesa fiscale, come tale indubbiamente integrante una nuova domanda”.
Appello, nuove prove ammesse con limiti
L addove ritenuto indispensabile ai fini della decisione, nonostante il divieto di nuovi documenti in appello sancito dal novellato art. 58 dlgs n. 546/1992, il documento attestante la notifica di un atto presupposto è utilizzabile anche nel giudizio d’appello, purché il deposito dell’atto avvenuto soltanto in tale grado segua al giudizio di primo nel quale vigeva la normativa previgente. È il canone su cui si sofferma la sentenza n. 1322/2025 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio e depositata il 27 febbraio scorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza
V anno disposte e liquidate in favore del contribuente che abbia ottenuto l’integrale accoglimento del ricorso le spese di lite che, in assenza di motivi specifici che ne sostengano la compensazione, vanno stabilite sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. È il principio stabilito dalla sentenza n. 1847/2025 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio e depositata il 20 marzo.
Iscrizione ipotecaria, ricorsi condizionati
I l ricorso proposto contro un’ispezione ipotecaria dalla quale si rilevino iscrizioni apposte su propri immobili è inammissibile se, a fronte dell’eccepita omessa notifica delle cartelle presupposte alla misura, l’ufficio dimostri che le stesse erano regolarmente giunte al contribuente insieme anche alla comunicazione preventiva della relativa iscrizione. È il canone stabilito nella sentenza n. 218/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Milano e depositata il 20 gennaio.
