Stampa & Tributi del 04 Settembre 2025

Sanzioni tributarie: la responsabilità è dell’amministratore infedele

Con la sentenza 21/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano ridefinisce in chiave moderna il confine tra responsabilità della persona giuridica e responsabilità personale degli amministratori infedeli. Nel caso esaminato, la società ricorrente aveva subito il recupero di imposta Iva, interessi e sanzioni per omissioni commesse nel 2019-2021, imputando però l’evasione a un suo alto dirigente, revocato dall’incarico dopo la scoperta della falsificazione di bilanci e modelli F24 predisposti per drenare risorse verso società da lui controllate. Fermo restando il riconoscimento del tributo e degli interessi dovuti all’Erario, l’attenzione si è concentrata sulle sanzioni amministrative – nella misura del 30% dell’imposta non versata ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 – irrogate in base all’articolo 7 del Dl 269/2003, che riconduce le penalità esclusivamente a carico della persona giuridica. La tesi dell’agenzia delle Entrate insisteva su un’interpretazione estensiva del principio di colpevolezza societaria (ex articolo 5 del Dlgs 472/1997), sostenendo che la mancata adozione di controlli adeguati configurasse culpa in vigilando ed eligendo.

Tari, resta il divieto di motivazione postuma dell’accertamento

La Cassazione, con l’ordinanza 21875 del 29 luglio scorso si è espressa sul tema dell’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento Tari ribadendo il cosiddetto divieto di integrazione postuma, già presente nell’ordinamento, e reso espresso dal legislatore della riforma fiscale. L’articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, già nella formulazione antecedente alla riforma, sanciva che gli atti emessi dalle amministrazioni fiscali devono essere motivati dai presupposti di fatto e dalle ragioni di diritto che ne hanno determinato l’emissione. Con particolare riferimento ai tributi locali, tale principio è stato recepito dall’articolo 1, comma 162, della legge 296/2006. Nella recente ordinanza la Suprema Corte ha illustrato come l’obbligo motivazionale dell’accertamento Tari possa ritenersi adempiuto, per relationem, con il solo richiamo alla deliberazione comunale delle tariffe, laddove l’emissione dell’atto sia ascrivibile alla variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria. Ciò è anche sufficiente «al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile». Tuttavia, ove il disconoscimento dell’agevolazione fiscale derivi dal verificarsi, o meno, di una situazione di fatto, la motivazione deve essere espressa e tale obbligo «deve essere rispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell’atto impositivo».

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Il video

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