Stampa & Tributi del 04 novembre 2025

Manovra, per le entrate degli enti locali l’incognita della rottamazione. Pignoramenti mirati dal 2027. Nullo l’avviso Imu che non motiva il mancato riconoscimento dell’esenzione per gli alloggi sociali. Imu, senza confronto alt all’avviso basato sulla delibera per le aree

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Manovra, per le entrate degli enti locali l’incognita della rottamazione

La legge di bilancio reintroduce la possibilità per gli enti territoriali di deliberare autonomamente la definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. La disposizione ricalca quanto già previsto nello schema di Dlgs di attuazione della delega fiscale per il comparto degli enti territoriali approvato in primo esame dal Consiglio dei ministri del 9 maggio. L’anticipazione, rispetto all’attuazione della delega fiscale, probabilmente ha la finalità di permettere ai Comuni di adottare misure che possano già incidere sulle entrate da iscrivere nel bilancio 2026, sebbene gli effetti reali siano tutti da verificare.

Pignoramenti mirati dal 2027

Pignoramenti potenziati e più mirati con le e-fatture, effetti e attuazione solo dal 2027. Stretta sulle compensazioni crediti-debiti Inps e controlli automatizzati Iva da definire le ipotesi di aumento del gettito. Mentre, sugli affitti brevi, il perimetro di applicazione è confuso al punto da chiedere un intervento chiarificatore al governo. Infine per il passaggio della riscossione degli enti locali alla gestione di Amco si chiede che la società del ministero dell’economia garantisca la sostenibilità finanziaria dell’operazione, atteso che «le norme in esame non prevedono un incremento degli stanziamenti». Sono questi alcuni dei rilievi messi nero su bianco dal servizio studi del Senato ieri, il giorno di avvio delle audizioni sulla legge di bilancio 2026, nella nota di lettura.

Nullo l’avviso Imu che non motiva il mancato riconoscimento dell’esenzione per gli alloggi sociali

È nullo l’avviso di accertamento Imu privo di specifica motivazione del diniego dell’esenzione prevista per gli alloggi sociali, dichiarata dall’ente proprietario (Iacp) pur se con la mera barratura dell’apposito campo del modello dichiarativo riservato alle esenzioni, senza ulteriore specificazione, non contemplata dallo stesso. Questo è quanto ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione n. 27020 del 8/10/2025, in materia di esclusione degli alloggi sociali dall’imposta municipale propria stabilita dall’articolo 13, comma 2, lettera b, del Dl 201/2011 (fino al 2019) e dall’articolo 1, comma 741, lettera c), punto 3), della legge 160/2019. Le norme appena sopra citate prevedono, rispettivamente, l’esclusione dall’Imu e l’assimilazione all’abitazione principale (esclusa da Imu se non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A9) degli alloggi sociali, come definiti dal Dm 22/4/2008.

Imu, senza confronto alt all’avviso basato sulla delibera per le aree

È annullabile l’avviso di accertamento Imu sul valore delle aree edificabili emesso senza aver esperito il contraddittorio preventivo. Ciò anche laddove i valori accertati fossero stati desunti dalle delibere comunali. La condivisibile affermazione è contenuta nella sentenza 387/1/2025 della Cgt di Chieti (presidente Marsella, relatore Tesei). Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ai fini Imu avente ad oggetto, tra l’altro, il valore delle aree edificabili, senza il contraddittorio preventivo. A fronte dell’eccezione di invalidità dell’atto, sollevata dal contribuente, il Comune si era difeso sostenendo che si trattava di un accertamento sostanzialmente automatizzato, in quanto emesso sulla base dei valori di riferimento delle aree adottati con delibera locale. La Corte di primo grado ha innanzitutto richiamato l’articolo 6-bis, legge 212/2000, e il Dm 24 aprile 2024, contenente l’elenco degli atti impositivi esclusi dall’obbligo in esame. In proposito, è utile ricordare che, sebbene tale decreto ministeriale sia rivolto espressamente agli atti dell’amministrazione finanziaria, le regole ivi dettate costituiscono indicazioni di principio sui gli enti locali devono adeguarsi, secondo quanto stabilito nell’articolo 1 della legge 212/2000.