Stampa & Tributi del 04 giugno 2025

L’aggiornamento delle tariffe Cup per il 2025. Cin rinviato a gennaio ‘25- #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

L’Ocse chiede più tasse sulla casa e contrasto all’evasione fiscaleAder-enti morosi, rischio contenziosoImu, l’esenzione per gli immobili occupati passa dalla dichiarazione Acconto Imu 2025 del 16 giugno: come calcolare l’impostaDecreto attuativo della delega fiscale: impatto limitato sulla Tari

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Il video

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Il podcast

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L’Ocse chiede più tasse sulla casa e contrasto all’evasione fiscale

Ocse: più tasse sulla casa e stretta sull’evasione fiscale. Italia, servono riforme vere per crescere. È questo il messaggio che arriva dall’Ocse che ieri ha pubblicato l’ultima versione dell’Economic Outlook (il rapporto semestrale dell’Ocse che analizza la situazione economica globale e formula raccomandazioni ai governi), che mette il dito nella piaga: la crescita è debole, la spesa pubblica è sotto pressione e le risorse si stanno esaurendo. Per invertire la rotta, secondo l’organizzazione parigina, non bastano tagli temporanei e bonus edilizi: servono più tasse sulla casa, una lotta efficace all’evasione fiscale e riforme strutturali su pensioni e lavoro. Una delle voci che ha alleggerito le spese è stata la graduale chiusura del Superbonus 110%, che ha ridotto la spesa pubblica. Ma per l’Ocse non è questo il modo per garantire soste nibilità di bilancio

Ader-enti morosi, rischio contenzioso

R imborsi spese esecutive, i Comuni, gli enti, i ministeri, le asl, gli ordini ignorano la legge e AdER ora presenta il conto: “Enti inadempienti, scatta la mora”. E non solo continua la caccia alle ricevute anche di poche centinaia di euro che circa 7.000 realtà avrebbero dovuto versare nel 2015. Sono tre le comunicazioni recapitate in queste settimane. Una per chi risulta inadempiente, una per chi risulta al contrario solvente ma comunque deve inviare la ricevuta. La maggior parte delle comunicazioni rientrano nella prima casistica. C’è un passaggio, nella lettera che in questi giorni molti enti locali stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che fotografa con precisione la situazione: “Poiché, alla data della presente comunicazione, non risulta eettuato il pagamento di alcuna rata del piano ventennale previsto dalla norma…”.

Imu, l’esenzione per gli immobili occupati passa dalla dichiarazione

il 30 giugno 2025 scade il termine per l’invio della dichiarazione Imu. In linea generale va ricordato che gli interessati all’adempimento sono i contribuenti per i quali nel precedente periodo d’imposta, nel caso in esame il 2024, ha avuto inizio il possesso degli immobili o per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Con il Dm 24 aprile 2024 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 112 del 15 maggio 2024), è stato approvato il modello di dichiarazione Imu/Impi nonché il modello di dichiarazione Imu Enc, con le relative istruzioni, da utilizzare per dichiarazioni da presentare dal 2024 (salvo il Friuli Venezia Giulia che utilizza ancora i modelli approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 (per Imu/Impi) e del 4 maggio 2023 (per Imu/Enc), e non quelli adottati successivamente. Va ricordato che, probabilmente, dal 2026 la dichiarazione Imu sarà solo quella ministeriale e sarà trasmessa unicamente per via telematica. Lo schema di decreto legislativo di riforma dei tributi locali (approvato venerdì 9 maggio in prima lettura in Consiglio dei ministri) si propone di mettere fine alle prassi locali volte a imporre l’obbligo dichiarativo anche nei casi in cui, secondo l’orientamento del dipartimento delle Finanze, tale obbligo non è previsto.

Acconto Imu 2025 del 16 giugno: come calcolare l’imposta

Lunedì 16 giugno scade la rata di acconto dell’Imu 2025. La normativa (articolo 1, comma 762, legge 160/2019) prevede che i soggetti passivi effettuino il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Decreto attuativo della delega fiscale: impatto limitato sulla Tari

Lo schema di decreto attuativo della legge delega fiscale (legge 111/2023) riguardante i tributi locali si occupa anche della tassa sui rifiuti, senza però apportare stravolgenti novità, perdendo in tal modo l’occasione di dare una soluzione ad alcune delle questioni interpretative più controverse del tributo. La norma, contenuta nell’articolo 28 dello schema di decreto, dopo aver operato una serie di aggiustamenti terminologici in alcuni commi della legge 147/2013, eliminando il riferimento ai rifiuti assimilati, abrogato dal Dlgs 116/2020, ha aggiunto un nuovo comma dopo il comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013 (comma che si occupa dell’esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, della detassazione dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali, delle riduzioni regolamentari – sulla quota variabile – nel caso di avvio al riciclo al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti urbani prodotti). Il nuovo comma 649-bis ha ripreso la disposizione contenuta nell’articolo 238 del Dlgs 152/2006, come modificata dall’articolo 27 della legge 193/2024, in base alla quale le utenze non domestiche che producono e conferiscono in tutto o in parte rifiuti urbani (come definiti dall’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del Dlgs 152/2006), al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo o recupero stesso, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità de rifiuti conferiti. Il decreto non ha chiarito la portata di questa norma e soprattutto il suo rapporto con le riduzioni che, a mente del sopra citato comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, i Comuni devono introdurre in favore delle utenze che avviano al riciclo in forma autonoma dei propri rifiuti urbani.