Affidamento del servizio di supporto all’ufficio tributi, l’aggio può essere fonte di responsabilità erariale e penale; Subconcessionari soggetti a Imu; Esenzioni, la prova spetta ai contribuenti; Imu, senza confronto alt all’avviso basato sulla delibera per le aree; Relata di notifica ok solo con collegamento all’atto; Rifiuti speciali, rilevano le sentenze pregresse.
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Affidamento del servizio di supporto all’ufficio tributi, l’aggio può essere fonte di responsabilità erariale e penale
Nell’affidamento all’esterno del servizio di supporto agli uffici comunali consistente nell’elaborazione, e bonifica banca dati, incroci banche dati, affiancamento del personale dell’ufficio tributi, nell’ambito dell’attività di verifica e accertamento del pagamento dei tributi comunali, sono necessarie particolari cautele, fra le quali quelle ben evidenziate nella deliberazione n. 130/2025 della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna. Innanzitutto, qualora il valore del servizio risulti indeterminato ne consegue l’illegittimità dell’utilizzo della procedura dell’affidamento diretto. Si è in presenza di un valore indeterminato quando sia stato pattuito, in aggiunta al compenso fisso, anche un aggio, ad esempio, sulle somme riscosse a seguito di avvisi di accertamento e ruoli coattivi emessi. L’appalto, in tali condizioni, assume valore indeterminato, con conseguente illegittimità dell’utilizzo della procedura dell’affidamento diretto, non essendo possibile quantificare a priori il compenso dovuto alla appaltatrice e quindi il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa per l’acquisizione in economia di servizi e di quelli che consentono di derogare al principio di rotazione di cui all’articolo 49, comma 6, del Dlgs 36/2023.
Subconcessionari soggetti a Imu
Anche il subconcessionario di aree demaniali è soggetto passivo Imu. La norma di legge impone il pagamento del tributo al concessionario di beni demaniali, ma l’assoggettamento a imposizione si estende anche al subconcessionario, al quale viene trasferito il godimento dei beni con l’assenso dell’amministrazione concedente. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 26174 del 25 settembre 2025.
Esenzioni, la prova spetta ai contribuenti
In ambito Tari ricade sul contribuente, al fine di ottenere l’esclusione di determinate aree dalla superficie tassabile, un obbligo generale d’informazione nel dimostrare, ai sensi dell’art. 62, comma 3 del dlgs n. 507/1997, lo smaltimento in proprio per le superfici di formazione di rifiuti speciali. È il principio ribadito dalla sentenza n. 646/2025 emessa dalla Cgt di II grado della Lombardia.
Imu, senza confronto alt all’avviso basato sulla delibera per le aree
È annullabile l’avviso di accertamento Imu sul valore delle aree edificabili emesso senza aver esperito il contraddittorio preventivo. Ciò anche laddove i valori accertati fossero stati desunti dalle delibere comunali. La condivisibile affermazione è contenuta nella sentenza 387/1/2025 della Cgt di Chieti (presidente Marsella, relatore Tesei). Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ai fini Imu avente ad oggetto, tra l’altro, il valore delle aree edificabili, senza il contraddittorio preventivo. A fronte dell’eccezione di invalidità dell’atto, sollevata dal contribuente, il Comune si era difeso sostenendo che si trattava di un accertamento sostanzialmente automatizzato, in quanto emesso sulla base dei valori di riferimento delle aree adottati con delibera locale. La Corte di primo grado ha innanzitutto richiamato l’articolo 6-bis, legge 212/2000, e il Dm 24 aprile 2024, contenente l’elenco degli atti impositivi esclusi dall’obbligo in esame.
Relata di notifica ok solo con collegamento all’atto
Al fine di provare la regolarità delle notifiche di cartelle di pagamento, non basta per l’ufficio il deposito di relate dalle quali tuttavia non si evinca un chiaro collegamento per numero identificativo nonché per luogo di recapito e generalità del destinatario con l’atto che si assume essere oggetto della notificazione. Queste le chiare indicazioni che si leggono nella sentenza n. 481/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Frosinone (presidente coletta, relatore Ciampi) e depositata il 10 ottobre scorso.
Rifiuti speciali, rilevano le sentenze pregresse
La produzione in giudizio di documentazione che acclari che, nell’anno di cui all’avviso di accertamento Tari emesso dall’ente comunale, il contribuente abbia comprovatamente provveduto alla gestione autonoma dello smaltimento dei rifiuti, peraltro già a conoscenza dello stesso comune su annualità pregresse, abbatte il relativo recupero Tari. È il canone stabilito dalla sentenza n. 1019/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 22 settembre.
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Il video
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Il podcast
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