Stampa & Tributi del 03 luglio 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Sentenze semplificate à gogo. Proroghe degli atti Covid non cumulabili tra loro.

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Sentenze semplificate à gogo.

In poco più di un anno dalla loro introduzione sono state pronunciate oltre 2.300 sentenze semplicate. Sono i dati del dipartimento della giustizia tributaria del Mef pubblicati nel nuovo Tax Justice “La sentenza in forma semplicata: prime applicazioni delle Corti di giustizia tributaria” del 25 giugno 2025. L’istituto della sentenza in forma semplicata, introdotto dall’articolo 47-ter del Dlgs. 546/1992 (e che dal 1° gennaio 2026 sarà trasfuso nell’art. 98 del Dlgs. 175/2024, denominato “Testo unico della giustizia tributaria”), consente ai giudici di emettere una pronuncia anticipata durante la fase cautelare, qualora il ricorso sia manifestamente fondato, inammissibile, improcedibile o infondato. La ratio è quella di consentire una decisione anticipata all’esito del vaglio dell’istanza di sospensione cautelare, qualora vi siano delle ragioni tali da rendere inutile il proseguimento del giudizio con l’udienza di discussione, con scopo chiaramente acceleratorio e deattivo. L’istituto rappresenta un valido strumento di risparmio di attività processuali non essenziali per tutte le parti del processo, in ossequio al principio di economia processuale.

Proroghe degli atti Covid non cumulabili tra loro.

Le varie proroghe per l’emissione degli atti impositivi durante il periodo Covid non sono cumulabili tra loro. In particolare, le disposizioni speciche dell’art. 157 del Dl 34/2020 prevalgono su quelle più generali, come l’art. 67 del Dl 18/2020 o l’art. 12 Dlgs 159/2015, in quanto norma speciale. Lo ha chiarito la corte di Cassazione con la sentenza n. 17668/25. Rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro l’annullamento di un avviso di accertamento emanato dopo che la guardia di nanza aveva rilevato una signicativa discordanza nei ricavi del contribuente. Le corti di merito hanno correttamente annullato l’atto impositivo, ritenendolo emesso e noticato oltre i termini di decadenza. La sezione tributaria ha bocciato la tesi del sco che invocava la combinazione tra la sospensione di 85 giorni ex art. 67 del Dl 18/2020 (8 marzo – 31 maggio 2020) e la dilazione dei termini di notica ex art. 157 del Dl 34/2020. L’art. 157 Dl 34/2020 è una disposizione speciale, introdotta per agevolare il contribuente nella fase emergenziale, che deroga al divieto di proroga dei termini (art. 3 legge 212/2000). La norma stabilisce espressamente che i termini di dierimento della notica dovevano essere calcolati “senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020”. Dunque, la sospensione di 85 giorni ex art. 67 del Dl 18/2020 è stata superata ed assorbita dalla disciplina speciale del Dl 34/2020.